Recidiva Reiterata: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il tema della recidiva reiterata, stabilendo i criteri di ammissibilità di un ricorso che ne contesti l’applicazione. La decisione sottolinea l’importanza di un confronto specifico e puntuale con le argomentazioni del giudice di merito, pena la declaratoria di inammissibilità. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere come la giurisprudenza valuti la persistente inclinazione al delitto di un imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado di applicare nei suoi confronti l’aggravante della recidiva reiterata, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato le ragioni per cui i suoi precedenti penali fossero indicativi di una maggiore pericolosità sociale e di una propensione a commettere nuovi reati.
La Valutazione della Recidiva Reiterata da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni principali: la mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale e la sua manifesta infondatezza. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso non era caratterizzato da un “effettivo confronto” con la complessa motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una spiegazione dettagliata e conforme ai principi giurisprudenziali consolidati.
L’Applicazione dei Criteri dell’Art. 133 del Codice Penale
Un punto cruciale della decisione riguarda i criteri per la valutazione della recidiva reiterata. La Cassazione ribadisce che il giudice non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti passati o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. È necessario, invece, un esame concreto, basato sui parametri indicati dall’art. 133 del codice penale. Questo significa che il giudice deve analizzare il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti, per verificare se la condotta passata sia effettivamente sintomo di una “perdurante inclinazione al delitto” che ha agito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio che un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve demolire punto per punto il ragionamento del giudice del grado precedente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi consolidati, valutando in concreto il legame tra i precedenti dell’imputato e il reato per cui si procedeva. Aveva verificato se e in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una tendenza a delinquere che avesse influito sulla nuova commissione del reato. Il ricorso, al contrario, si è rivelato astratto e non ha saputo scalfire la solidità logico-giuridica della sentenza impugnata, risultando così manifestamente infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento rigoroso della Corte di Cassazione in materia di ammissibilità dei ricorsi. Per contestare efficacemente l’applicazione della recidiva, non è sufficiente lamentare un generico vizio di motivazione. È indispensabile che la difesa articoli una critica specifica e pertinente, dimostrando perché la valutazione del giudice di merito sarebbe errata alla luce dei criteri dell’art. 133 c.p. In assenza di tale confronto analitico, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge. Non si confrontava in modo efficace con le argomentazioni della sentenza impugnata, che erano state ampiamente motivate.
Quali criteri deve usare il giudice per valutare la recidiva reiterata?
Il giudice non deve basarsi solo sulla gravità o sul tempo trascorso dai reati precedenti, ma deve esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, se la condotta passata indichi una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito sulla commissione del nuovo reato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4111 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4111 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 20/01/1981
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva reiterata nei confronti dell’odierno ricorrente, risulta privo dei requisiti richiesti pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondato;
che, infatti, la suddetta censura non è connotata da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni di fatto e di diritto offerte sul punto dai giudici di appello (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), che hanno fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024