Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 962 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 962 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso presentato da: NOME nato a Pescia il 04/03/1976 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udta le relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 16 febbraio 2024, giudicando quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenza, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia aveva condannato NOME alla pena di anni uno di reclusione e 450 euro di multa per i reati di furto aggravato e tentato furto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamentava la violazione di legge, in particolare dell’art.628 co. 2 cod. proc. pen. per non avere il giudice di rinvio osservato il principio di diritto espresso della sentenza di annullamento.
In particolare, avendo la Corte di Cassazione accolto il motivo ricorso dell’imputato circa la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, la Corte di Appello nel giudizio di rinvio avrebbe dovuto motivare sul punto e non limitarsi a richiamare le precedenti condanne per reati contro il patrimonio riportate dal Simi che sebbene possano fondare da un punto di vista formale la ritenuta recidiva, non possono farlo da un punto di vista sostanziale.
Il ricorrente rileva che la Corte si Ł limitata a richiamare i precedenti specifici e ricavarne tout court l’attualità della pericolosità sociale.
Rilevava, inoltre, un profilo di contraddittorietà fra la concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva.
2.2 Con secondo motivo rilevava la illegittimità costituzionale dell’art. 69 co. 4 cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attuanti generiche sulla recidiva di cui all’art. 99 co. 4 cod. pen. per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost.
Pur rilevando come le deroghe al regime ordinario di bilanciamento delle circostanze debbano
rientrare nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, le stese non possono trasmodare in una manifesta irragionevolezza.
Sottolineava, in particolare, che in una serie di fattispecie la Corte Costituzionale aveva già dichiarato la illegittimità del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, come nel caso della declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell’art. 62 n. 4 cod. pen. sull’art. 99 co. 4 cod. pen. (sent. 141/2023).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 Il primo motivo Ł inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha recepito il principio di diritto espresso nella sentenza di annullamento e ha ampiamente motivato alle pagg. 5 e 6 circa la sussistenza – non solo sotto il profilo formale – ma anche sotto il profilo sostanziale, della contestata recidiva.
La Corte di Appello, infatti, non si Ł limitata a registrare la sussistenza di plurimi precedenti specifici, ma ha valutato le precedenti condanne, il tempus commissi delicti , il modus operandi e lo ha rapportato al fatto per cui pendeva impugnazione ricavandone la motivata convinzione che il fatto in questione, alla luce dei precedenti, fosse espressione di una attualizzata e accresciuta pericolosità dell’imputato.
1.2 Anche il secondo motivo Ł inammissibile.
La rilevata contrarietà a percetti costituzionali del divieto di bilanciamento in esame ha già fatto oggetto di plurime delibazioni da parte di questa Corte che si sono risolte tutte nel senso di ritenere infondata la questione.
¨ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 Rv. 269522)
¨ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 3 – , Sentenza n. 29723 del 22/05/2024 Rv. 286747)
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME