Recidiva Reiterata: la Cassazione Conferma la Pericolosità Sociale
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso significativo riguardante l’applicazione della recidiva reiterata, un’aggravante che incide pesantemente sulla determinazione della pena. La decisione chiarisce come la commissione di reati simili in un arco temporale molto breve, unita a precedenti condanne, costituisca una prova solida della pericolosità del soggetto, giustificando pienamente l’applicazione di tale circostanza. Questo provvedimento offre importanti spunti di riflessione sulla valutazione della personalità dell’imputato nel processo penale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una serie di gravi reati commessi da un individuo. In particolare, l’imputato era stato ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesioni personali volontarie ai danni di una prima vittima, di rapina e lesioni ai danni di una seconda e, infine, di un’altra rapina aggravata. Un aspetto cruciale del caso era la concentrazione temporale degli eventi: due episodi erano avvenuti il 29 maggio 2023 e il terzo solo due giorni prima, il 27 maggio 2023.
Sia il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Terni sia la Corte d’appello di Perugia avevano confermato la responsabilità penale dell’imputato, applicando, tra le altre, la circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Il Ricorso in Cassazione e la recidiva reiterata
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione da parte della Corte d’appello. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero motivato in modo adeguato le ragioni per cui ritenevano applicabile l’aggravante della recidiva reiterata. La difesa sosteneva che non fosse sufficiente la semplice esistenza di precedenti penali per giustificare un aumento di pena così significativo, ma che fosse necessaria una valutazione più approfondita sulla concreta pericolosità sociale dell’imputato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte territoriale era non solo presente, ma anche pienamente conforme ai principi di diritto che regolano la materia.
Il punto centrale della decisione risiede nella valorizzazione di due elementi chiave:
1. La reiterazione dei reati in un breve arco di tempo: La commissione di tre gravi reati contro la persona e il patrimonio nell’arco di soli tre giorni è stata considerata un indicatore inequivocabile di un’accentuata pericolosità. Questo comportamento, secondo la Corte, non rappresenta una serie di eventi isolati, ma una vera e propria escalation criminale che rafforza il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato.
2. I precedenti penali specifici: L’imputato aveva già due sentenze irrevocabili a suo carico per reati contro il patrimonio. Questa ‘correlazione criminogena’ dimostra una persistente inclinazione a commettere una specifica tipologia di delitti, confermando che i nuovi episodi non erano frutto di una casualità, ma di una scelta delinquenziale consolidata.
La Corte ha quindi stabilito che la Corte d’appello aveva correttamente collegato questi elementi, fornendo una motivazione logica e coerente che andava oltre il semplice richiamo formale ai precedenti, per effettuare una valutazione concreta e attuale della pericolosità del soggetto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione della recidiva reiterata non è un automatismo, ma richiede una motivazione puntuale da parte del giudice. Tuttavia, questa motivazione può legittimamente fondarsi su elementi oggettivi e concreti come la rapida successione di reati della stessa indole e la presenza di precedenti penali specifici. La decisione sottolinea che tali circostanze, valutate nel loro complesso, sono sufficienti a dimostrare quella ‘accentuata pericolosità’ che giustifica l’aumento di pena previsto per la recidiva. Di conseguenza, un ricorso che si limita a contestare genericamente la motivazione, senza confrontarsi con la logicità di tali argomenti, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Quando si può applicare l’aggravante della recidiva reiterata?
Secondo questa ordinanza, l’aggravante può essere applicata quando il giudice motiva adeguatamente la decisione basandosi su elementi concreti, come la reiterazione di reati simili in un breve arco temporale e la presenza di precedenti condanne irrevocabili, che insieme dimostrano un’accentuata pericolosità del soggetto.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’appello aveva già fornito una motivazione completa e giuridicamente corretta per l’applicazione dell’aggravante, rendendo le censure della difesa prive di fondamento.
La sola vicinanza temporale tra i reati giustifica la recidiva reiterata?
La vicinanza temporale è un fattore molto rilevante. Come specificato dalla Corte, la commissione di più reati in pochi giorni rafforza il giudizio di pericolosità. Se combinata con precedenti condanne irrevocabili per reati simili, costituisce una base solida e sufficiente per giustificare l’applicazione dell’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18881 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18881 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4456/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (cui CODICE_FISCALE nato in Romania il 22/08/1997
avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d’appello di Perugia
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 24 gennaio 2024 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Terni con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Martinas in relazione ai contestati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie (artt. 628, commi 1 e 3, n. 3-quinquies, 582, 585, in relaz. agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2, cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME, di rapina e di lesioni personali volontarie (artt. 628, comma 1, 582, 585, in relaz. agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2, cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME e di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, n. 3-quinquies, cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME, reati commessi i primi due il 29 maggio 2023 e gli altri il 27 maggio 2023.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione per non avere i Giudici compiutamente motivato sull’applicazione della contestata circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Considerato che il ricorso Ł manifestamente infondato. Risulta infatti che la Corte territoriale (v. pag. 2 della sentenza impugnata) ha debitamente motivato, nel rispetto dei principi di diritto che regolano la materia, in ordine alla ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la contestata circostanza aggravante della recidiva evidenziando che la reiterazione nell’arco di tre giorni di fatti del tutto simili rafforza il giudizio di pericolosità accentuata di cui ciascun episodio Ł rivelatore e, al
contempo, evidenzia la correlazione criminogena, in accentuazione, con la commissione di reati contro il patrimonio per il quale l’imputato era già stato condannato con due precedenti sentenze irrevocabili, l’ultima delle quali anteriore al quinquennio.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME