Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18881 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18881 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Composta da
NOME
CC – 06/05/2025
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (cui CODICE_FISCALE) nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d’appello di Perugia
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 24 gennaio 2024 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Terni con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione ai contestati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie (artt. 628, commi 1 e 3, n. 3-quinquies, 582, 585, in relaz. agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2, cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME, di rapina e di lesioni personali volontarie (artt. 628, comma 1, 582, 585, in relaz. agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2, cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME e di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, n. 3-quinquies, cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME, reati commessi i primi due il 29 maggio 2023 e gli altri il 27 maggio 2023.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione per non avere i Giudici compiutamente motivato sull’applicazione della contestata circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Considerato che il ricorso Ł manifestamente infondato. Risulta infatti che la Corte territoriale (v. pag. 2 della sentenza impugnata) ha debitamente motivato, nel rispetto dei principi di diritto che regolano la materia, in ordine alla ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la contestata circostanza aggravante della recidiva evidenziando che la reiterazione nell’arco di tre giorni di fatti del tutto simili rafforza il giudizio di pericolosità accentuata di cui ciascun episodio Ł rivelatore e, al
contempo, evidenzia la correlazione criminogena, in accentuazione, con la commissione di reati contro il patrimonio per il quale l’imputato era già stato condannato con due precedenti sentenze irrevocabili, l’ultima delle quali anteriore al quinquennio.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME