Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45344 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45344 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 25/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comrna 8, d.l. 28 ottob 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobr 2020, n. 137, dall’AVV_NOTAIO, il quale’ nell’interesse di COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 12/04/2010, emessa all’esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME fu condannato, con la diminuzione per il rito, alla pena di 5 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti
alle contestate aggravanti, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cu agli artt. 56-575 cod. pen., 2, 4 e 7, legge n. 895 del 1967.
Con sentenza in data 25/02/2022, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto COGNOME dal delitto di tentato omicidio, per l’effetto rideterminando la pena in relazione al residuo reato di porto dell’arma nella misura di 1 anno e 8 mesi di reclusione e di 3000,00 euro di multa.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 133 e 99, quarto comma, cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la sentenza impugnata non abbia indicato per quali motivi non potesse essere esclusa la recidiva e non potesse essere ritenuta prevalente alle attenuanti generiche. La Corte di appello di Bari avrebbe omesso di valutare la situazione di COGNOME e, in particolare, il suo percorso di collaborazione con la giustizia, a partire dal quale le sue dichiarazioni sarebbero state utilizzate e ritenute di notevole utilità dagli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia di Bari. Pertanto, i Giudici secondo grado avrebbero dovuto escludere l’aggravante, la quale, anche nella forma reiterata, manterrebbe il suo carattere di aggravante facoltativa, quando la ricaduta nel reato non sia sintomatica di una maggiore colpevdezza o pericolosità dell’agente; e tuttavia, non avrebbero motivato sulla richiesta difensiva di esclusione, giustificando l’aumento della pena con la commissione di un grave reato, senza verificare il rapporto tra i fatti precedenti e la nuova violazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la recidiva reiterata, pur dopo la novella n. 251 del 2005, ha mantenuto il carattere della facoltatività, nel senso che anche dopo la riformulazione dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., essa può essere esclusa nel caso in cui la ricaduta nel reato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, non appaia sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell’agente (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe’, Rv. 247839 – 01), dovendo essere il relativo giudizio accompagnato da specifica e adeguata motivazione.
Una volta applicata, la recidiva può essere sottoposta al giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche, dovendo a tali fine essere
presi in considerazione gli elementi enunciati nell’art. 133 cod. pen. ed essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione che si riveli aderente ag elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti (ex multis Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 25180) – 01).
Nel caso di specie, l’applicazione della recidiva è stata congruamente motivata evidenziando come l’imputato avesse commesso un reato che doveva considerarsi sicuramente grave anche per il particolare contesto in cui esso era stato realizzato, atteso che l’arma portata era stata utilizzata per commettere un tentato omicidio; e come tale ricaduta si fosse verificata poco tempo dopo la precedente condanna per due reati anch’essi di una certa gravità, consistenti in violazioni alla normativa sugli stupefacenti. E a partire da tali circostanze la Corte di appello ha ritenuto che il nuovo fatto confermasse la «scelta di criminalità operata» compiuta da COGNOME e manifestasse «l’incremento della pericolosità sociale» dell’imputato. Si è, dunque, in presenza di una valutazione riconducibile, nella selezione degli elementi di fatto da ponderare ai fini della applicazione dell’aggravante contestata e della relativa comparazione con le attenuanti generiche, a un apprezzamento di merito che non può ritenersi frutto di manifesta illogicità e che, in quanto congruamente motivato, si sottrae alla possibilità di censura in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle limmende.
Così deciso in data 4/10/2023