Recidiva Reiterata: Quando le Attenuanti non Possono Prevalere
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale nel bilanciamento delle circostanze del reato, in particolare quando è in gioco la recidiva reiterata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla sua condizione di recidivo qualificato. Analizziamo questa importante decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.) dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma si opponeva a un aspetto specifico della determinazione della pena: il trattamento sanzionatorio applicato.
Il ricorrente, infatti, lamentava che la Corte d’Appello avesse erroneamente operato un giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche, a lui riconosciute, e l’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che gli era stata contestata. A suo avviso, le attenuanti avrebbero dovuto essere considerate prevalenti, con una conseguente riduzione della pena finale.
Il Principio di Diritto sulla Recidiva Reiterata
Il cuore della questione legale risiede nell’interpretazione e applicazione delle norme che regolano il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, disciplinato dall’articolo 69 del codice penale. L’unico motivo di ricorso si è scontrato con un preciso sbarramento normativo. La Corte d’Appello aveva infatti correttamente applicato il divieto di prevalenza delle attenuanti previsto dal comma 4 dell’art. 69 c.p., in relazione al comma 4 dell’art. 99 c.p.
Questa combinazione di norme stabilisce che, in presenza di una recidiva reiterata, le circostanze attenuanti non possono mai essere considerate prevalenti rispetto all’aggravante della recidiva stessa. Il giudice può, al massimo, ritenerle equivalenti (annullandone gli effetti) o subvalenti (facendo prevalere l’aggravante), ma non può accordare una diminuzione di pena basata sulla prevalenza delle attenuanti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso ‘manifestamente infondato’. Il ragionamento dei giudici di legittimità è stato lineare e aderente al dettato normativo. Essi hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse individuato con precisione i criteri per cui confermare il giudizio di equivalenza, operando una scelta logica e giuridicamente ineccepibile.
Il ragionamento della Corte territoriale, secondo la Cassazione, è risultato ‘esente da censure’ proprio perché si è mosso all’interno dei confini tracciati dal legislatore. Il ‘divieto di prevalenza’ è una scelta precisa volta a inasprire il trattamento sanzionatorio per chi dimostra una particolare inclinazione a delinquere, commettendo nuovi reati dopo essere già stato condannato e dichiarato recidivo.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta non solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma con forza un principio cardine del sistema penale: la recidiva reiterata rappresenta una condizione di particolare allarme sociale che il legislatore ha inteso sanzionare con maggior rigore, limitando la discrezionalità del giudice nel bilanciamento delle circostanze.
Per quale motivo il ricorso è stato presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato proposto per un unico motivo: la contestazione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata contestata all’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso sulla recidiva reiterata?
La Corte ha considerato il ricorso manifestamente infondato perché la decisione della Corte d’Appello era giuridicamente corretta. La legge (art. 69, comma 4, in relazione all’art. 99, comma 4, c.p.) vieta espressamente che le attenuanti possano essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata.
Qual è stata la decisione finale della Corte e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32452 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 13504/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata è manifestamente infondato. La Corte d’Appello, infatti, individua puntualmente i criteri alla luce dei quali ha ritenuto di confermare il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata (v. pag. 3), con un ragionamento che è esente da censure alla luce del divieto di prevalenza di cui al combinato disposto dell’art. 69, comma 4, cod. pen. in relazione all’art. 99, comma 4, cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025