Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 aprile 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lucca del 25 gennaio 2017 con cui NOME era stata condannata alla pena di mesi due di reclusione ed euro 50,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 99, comma 4, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge penale, per non essere stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in misura prevalente rispetto alla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., altresì sollevando questione di legittimità costituzionale del combiNOME disposto degli artt. 62 n. 4 e 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui viene escluso il giudizio di prevalenza della diminuente di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la suddetta censura sia manifestamente infondata, per avere la Corte territoriale correttamente negato il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in virtù dell’espresso divieto di legge previsto dall’art. 99, comma 4, cod. pen., con affermazione applicativa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità per cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzioNOMErio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 269522-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00
GLYPH
pog
t
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente