Recidiva Reiterata: la Cassazione Nega la Non Punibilità per Tenuità del Fatto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia penale: la condizione di recidiva reiterata osta all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale. Questa pronuncia chiarisce come la storia criminale di un individuo influenzi pesantemente la valutazione della sua condotta, anche in relazione a reati di modesta entità. La sentenza analizza il caso di un ricorso giudicato inammissibile proprio a causa della incompatibilità tra la condizione di recidivo e il beneficio richiesto.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, a suo carico risultavano precedenti penali significativi, tra cui due condanne per il reato di evasione, oltre alla contestazione della recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale, già riconosciuta nella decisione di primo grado.
La Decisione della Corte sulla Recidiva Reiterata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un’argomentazione lineare e coerente: la condizione di recidiva reiterata del ricorrente è un elemento che, di per sé, rende il fatto sintomatico di una “maggiore riprovevolezza”. Di conseguenza, la condotta non può essere considerata di “particolare tenuità”, requisito fondamentale per l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto è concepito per episodi criminosi occasionali e di minima offensività. La sua applicazione è incompatibile con una situazione di abitualità nel reato, che la recidiva reiterata chiaramente manifesta. La presenza di precedenti specifici, come le condanne per evasione nel caso di specie, non fa che rafforzare questo quadro, dimostrando una tendenza del soggetto a violare la legge. Secondo i giudici, il comportamento del ricorrente non può essere liquidato come un episodio isolato e di scarso allarme sociale, ma va inquadrato in un contesto di persistenza criminale. Questa persistenza rende la condotta intrinsecamente più grave e, quindi, non meritevole del trattamento di favore previsto dall’art. 131 bis c.p.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: la valutazione della tenuità del fatto non può prescindere dalla personalità e dalla storia criminale dell’imputato. La recidiva reiterata funge da vero e proprio sbarramento all’applicazione del beneficio, poiché segnala una riprovevolezza della condotta che va oltre il singolo episodio delittuoso. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
 
La condizione di recidiva reiterata permette di beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No, secondo l’ordinanza, la condizione di recidiva reiterata è incompatibile con l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. perché indica una maggiore riprovevolezza del fatto e un comportamento non occasionale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto manifestamente infondato. La richiesta di applicare il beneficio della non punibilità è stata considerata palesemente insostenibile data la condizione di recidivo reiterato del ricorrente, già accertata nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6926  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato atteso che, come evidenziato dalla sentenza, il ricorrente, oltre allei accertata abitualità ostativa ( tra annovera anche due condanne per evasione da sommare a quella oggettOdella regiudicanda), è stato ritenuto dalla decisione di primo grado recidivo reiterato ex art 99, comma 4, cp il ch coerentemente, rende il fatt – olTdr – grUdizio sintomatico di una maggiore riprovevolezza coerentemente ritenuta incompatibile con la rivendicata applicazione dell’art 131 bis cp;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.