Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6098 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6098 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Rho il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa il 24/06/2025, decidendo sull’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano del l’11 /12/2023 con cui, in esito a giudizio abbreviato, l’imputato veniva dichiarato colpevole de l reato contestato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 300 di multa, in parziale riforma della sentenza appellata, ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023, fermo il giudizio di bilanciamento, rideterminava la
pena in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 222 di multa, confermando la sentenza nel resto.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO , nell’interesse dell’imputato, articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta penale responsabilità.
Al riguardo, rileva il ricorrente come la sentenza impugnata, nel richiamare interamente la motivazione della sentenza di primo grado, manifesti carenza di motivazione, limitandosi la Corte territoriale ad elencare gli elementi di prova senza tener conto delle specifiche deduzioni difensive.
In particolare, lamenta la omessa considerazione delle dichiarazioni rese dall’imputato alla udienza del 28 giugno 2023 e del mancato riconoscimento, da parte della persona offesa e del Taha, dell’imputato come colui che la sera del 12 agosto 2022 scagliò sassi contro la finestra della prima.
2.2. Con secondo motivo il ricorrente argomenta dalla intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza cost. n. 117/2025, per dedurre come le considerazioni, svolte dalla Corte costituzionale nella indicata sentenza per censurare il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di lieve entità in relazione al delitto di rapina, siano estensibili al delitto di estorsione ed alla analoga attenuante del fatto di lieve entità riconosciuta anche per tale delitto in virtù della pronuncia di incostituzionalità.
2.3. Con terzo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. in ordine alla mancata sostituzione della pena ai sensi degli artt. 20 -bis cod. pen., 53 e 56 -bis l. n. 689/1981.
Al riguardo, censura la sentenza nella parte in cui non ha preliminarmente valutato e motivato in modo rigoroso in ordine alla congruità della pena sostitutiva richiesta rispetto alla finalità rieducativa del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Deve anzitutto essere qui ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli
artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, non massimata sul punto, che hanno chiarito «che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ha l’onere -sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso -di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME Monica, Rv. 285870 – 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 – 01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264535 – 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv 263541 – 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, COGNOME, Rv. 251528 – 01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037 – 01).
Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilità , è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado. E’, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformit à sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entit à logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruit à della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, COGNOME, Rv. 198487 – 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, COGNOME, Rv. 197497 – 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 197250 – 01).
1.2. Ciò premesso, il primo motivo risulta generico e meramente reiterativo del corrispondente motivo di appello.
La Corte di appello, con motivazione puntuale e logica, si è confrontata con le doglianze e le deduzioni difensive disattendendole, rilevando come la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice non risultasse neppure attinta da specifiche censure con l’atto di appello e ritenendo ininfluente la circostanza che l’NOME avesse o meno lanciato i sassi contro la finestra della abitazione della Romano (vds. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Il motivo di ricorso, di contro, non confrontandosi con la doppia motivazione conforme, si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
1.3. Il secondo motivo è generico e comunque non fondato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 117/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza cost. n. 86 del 2024 in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Ciò premesso, il sollecitato vaglio di legittimità costituzionale della norma, con riferimento al perdurante divieto legale di prevalenza in relazione alla diversa circostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023, non risulta rilevante nel caso di specie.
Invero, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze valutando ‘anche’ – ma non solo il divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., restando la motivazione ancorata al ‘peso’ della recidiva ritenuta (vds. pag. 7 della sentenza impugnata e pag. 7 della sentenza di primo grado).
Si tratta, dunque, di motivazione logica e coerente che non fonda sul divieto di cui all’art 69, quarto comma cod. pen. ma su elementi che giustificano l’esercizio del potere discrezionale esercitato. La giurisprudenza ha d’altro canto chiarito, al riguardo, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza in quanto la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25887401; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246134-01).
1.4. Il terzo motivo è in parte generico e meramente reiterativo delle censure portate in appello ed in parte manifestamente infondato.
La Corte ha motivato in modo puntuale, logico e compiuto circa la prognosi di cui all’ art. 58 legge 689/1981, ancorandola ad elementi oggettivi ed effettuando la valutazione anche in chiave di inidoneità della pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del soggetto (vds. par. 4.4., a pag. 4, della sentenza impugnata).
La decisione sul punto ha dato significativo rilievo ai precedenti penali dell’imputato, da cui ha tratto specifici e concreti elementi -in ragione
dell’elevato numero, della natura degli stessi e della data di commissione dei reati -indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte. Con ciò la sentenza ha fatto corretta applicazione dei criteri che guidano la valutazione prognostica complessa richiesta, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, COGNOME, Rv. 288705 – 01).
1.5. I superiori rilievi risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore deduzione ed argomentazione difensiva.
Alla pronuncia consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME