Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31181 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giu dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza presentata, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. nell’interesse di NOME COGNOME, riconosceva la sussistenza dell’identico disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze emesse dalla medesima Corte di appello, rispettivament in data 18 maggio 2021, irrevocabile il 15 giugno 2023 (per il reato di cui alli art. 73 d. 309 del 1990), e in data 28 giugno 2012, irrevocabile il 14 novembre 2013 (per il reato di all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall’art. 7 l. n. 203 del 1991 e dalla recidi l’effetto, rideterminava la pena inflitta in 19 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, pre che gli era precluso superare il limite minimo di cui all’art. 81, comma quarto, cod. pe quanto, in relazione alla imputazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, era stata conte e ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., sicché l’aumento di pena per il r satellite non poteva essere inferiore a 4 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite dei suoi difens sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99, comma quart 81, comma quarto, cod. pen., che aveva comportato l’applicazione di quest’ultima disposizione anche in riferimento all’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203 del 1991.
Assume la difesa del ricorrente, in primo luogo, che la regola generale prevista dall’art comma quarto, cod. pen. trova sempre applicazione nel caso di concorso tra aggravanti ad effetto speciale, anche quando si tratti di circostanze per le quali sia escluso il giu bilanciamento, come, appunto, quella di cui all’art. 7 citato, sicché la presenza di quest’u aggravante avrebbe dovuto determinare, in sede di cognizione, la caducazione della recidiva.
Prosegue la difesa osservando che il principio di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pe non opererebbe in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale e aggravanti indipendent a meno che queste ultime non comportino un aumento di pena superiore ad un terzo.
Si afferma, ancora, che l’aumento per la recidiva, in sede di continuazione, non avrebb dovuto essere applicato dal giudice dell’esecuzione.
Si suggeriscono, poi, due soluzioni diverse di applicazione dell’art. 81, comma quarto, co pen.: a) secondo la prima, l’aumento, sempre per la recidiva, avrebbe dovuto essere “temperato” nei limiti di 1/3 della pena irrogata con la seconda sentenza, avente ad oggetto il reato-sate ossia nella misura di 2 anni; b) per la seconda, l’aumento avrebbe dovuto essere contenuto ne limiti di 1/5 della pena più “severa”, cioè quella inflitta per il reato (associativo) più gra nella misura di 3 anni e 11 mesi di reclusione, “con una forchetta discrezionale e non oltre t anni e 3 anni e 11 mesi”.
Si conclude, ribadendo che la pena inflitta per la violazione più grave risulterebbe viziat “un aumento doppio art. 99 comma 4 cod. pen. + art. 7 I. 203/91, che è inammissibile e extra legem”.
2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione i relazione al riconoscimento della recidiva, che non avrebbe mai potuto essere contestata nell vicenda de qua, perché tra i due giudicati intercorrevano dieci anni.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella :sua requisitoria scritta, ha concluso p rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, ancorché per ragioni diverse da quelle addotte in ricorso, comunque attinenti al trattamento sanzioNOMErio, che la difesa contesta.
Il giudice di merito ha, invero, omesso di applicare il principio di diritto, af costantemente da questa Corte, in forza del quale il limite di aumento minimo per continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’ comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto re reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 2762 – 01; conformi: n. 32625 del 2009, Rv. 244843 – 01; n. 18773 del 2013, Rv. 256011 – 01; n 17928 del 2010, Rv. 247048 – 01; n. 31735 del 2010, Rv. 248095 – 01).
Il mancato accertamento, nella specie, della precedente sentenza definitiva di condanna, in cui sia stata ritenuta la recidiva reiterata, rende lacunosa l’ordinanza impugnata e ne im l’annullamento, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in d composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà al necessario incombente in funzione della corretta applicazione dell’art. 81, quarto comma, cod. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napol Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024
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