Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46358 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46358 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TARANTO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME NOME COGNOME per l’annullato con rinvio per esame sull’istanza volta alla concessione della semilibertà.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Taranto con ordinanza del 1°/3/2023 ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen. l’istanza proposta da COGNOME volta alla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47 e 47-ter ord. peri.
A fondamento della decisione, il Tribunale osserva che NOME è stato condannato con le sentenze comprese nel provvedimento di cumulo del 10 gennaio 2001, nonché con la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 24 luglio 2015 / per delitti aggravati ex art. 99, comma 4, c.p. per i quali ha beneficiato dell’affidamento in prova al servizio sociale, nel luglio 2002, e della detenzione domiciliare, nel maggio 2018. Tuttavia, NOME, nel presente procedimento, richiedeva l’applicazione delle stesse misure alternative rispetto a
condanne per reati aggravati ex art. 99, comma 4, c.p., e commessi nel magg 2021.
Pertanto, secondo il giudice a quo, raccoglimento dell’istanza sarebbe stato impedito dalla preclusione prevista dall’art. 58-quater, comrna 7-bis, ord. pen., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2010
Il Tribunale aggiunge che, in ogni caso, il programma di trattamento redat nel mese di dicembre 2022 prevedeva soltanto il proseguo del trattament intramurario.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’interessa che, a mezzo del difensore, articola due motivi tra loro connessi.
2.1. Con il primo motivo, si censura la violazione e l’erronea applicaz dell’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., per avere il Tribunale di sorveglianza esteso l’effetto preclusivo di tale disposizione anche alla semilibertà, seb condannato, che aveva richiesto l’applicazione di tale misura in via espressa ne abbia mai beneficiato in passato.
2.2. Con il secondo motivo, si censura ill difetto di motivazione, per ave Tribunale di sorveglianza omesso qualsiasi valutazione in ordine alla concedibi della semilibertà.
In data 22 maggio 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scr con la quale il AVV_NOTAIO ha chiesto che il rico venga accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato annullato con rin per esame sull’istanza volta alla concessione della semilibertà,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’ quater, comma 7-bis, ord. pen., a mente della quale “l’affidamento in prov servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domicili semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al qu sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del penale”.
È stata ritenuta la conformità ai principi costituzionali della norma in e ove interpretata nel senso che «l’esclusione dal beneficio operi in assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata si commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede d esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con applicazione della medesi aggravante» (C. cost. n. 291/2010; Sez. 1′ n. 47324 del 29/11/2011, Autie Rv. 251418).
Dunque, quanto ai requisiti costitutivi dell’effetto preclusivo, è richi via cumulativa, che la prima misura alternativa fosse stata concessa riferimento ad una condanna rispetto alla quale era stata applicata la rec reiterata e che dopo la conclusione della prima misura alternativa il sog abbia commesso nuovo reato rispetto al quale sia stata, nuovamente, applica la recidiva reiterata (Sez. 1, n. 22746 del 10/7/2020, non mass.).
2.11 Tribunale ha correttamente applicato questo schema decisionale rispetto alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale detenzione domiciliare, atteso che tali misure erano state già concesse ris alle pregresse condanne aggravate ex art. 99, comma 4, c.p.
Il provvedimento è tuttavia illegittimo avendo il Tribunale omesso pronunciarsi sulla richiesta di concessione della semilibertà, presentat ricorrente, in via subordinata, contestualmente alle richieste relative al misure alternative, come risulta dall’istanza del 15/12/2022. Non risulta, i alcun riferimento a tale istanza nel provvedimento, finanche in epigrafe.
L’errore di fatto nel quale è incorso il Tribunale non consente neppur ritenere che la valutazione di merito, succintamente formulata incidenter tantum in chiusura della motivazione, sia riferibile anche alla semilibertà.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale sorveglianza, affinché esamini l’istanza relativa a quest’ultima misura altern
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla semilibertà con rinvio p nuovo giudizio su detto punto al Tribunale di sorveglianza di Taranto.
Così deciso il 29 settembre 2022.