Recidiva reiterata: i limiti al calcolo della pena nel reato continuato
La determinazione della sanzione penale in presenza di una recidiva reiterata rappresenta uno degli aspetti più complessi del diritto penale sostanziale. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sull’applicazione dell’articolo 81 del codice penale, specificando i presupposti necessari affinché scatti l’obbligo di un aumento minimo della pena per la continuazione.
I fatti e il contesto processuale
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per molteplici episodi di resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice di merito aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i diversi reati, applicando un aumento di pena ritenuto congruo. Tuttavia, la Procura Generale ha impugnato la decisione, sostenendo che, data la natura dei precedenti dell’imputato, il giudice avrebbe dovuto applicare l’aumento minimo di un terzo previsto per chi è gravato da recidiva reiterata.
Il fulcro della controversia risiede dunque nell’interpretazione del quarto comma dell’art. 81 c.p., che impone un rigore sanzionatorio maggiore per i soggetti considerati recidivi specifici o reiterati, limitando la discrezionalità del giudice nel determinare l’entità dell’aumento per la continuazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, analizzando il ricorso, lo ha dichiarato manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno sottolineato come l’interpretazione proposta dalla Procura fosse eccessivamente estensiva e non conforme al dettato normativo e alla giurisprudenza consolidata. La Corte ha ribadito che non basta una generica condizione di recidiva per far scattare l’aumento minimo di un terzo.
La decisione evidenzia che il rigore sanzionatorio è strettamente legato a una condizione soggettiva dell’imputato che deve essere formalmente accertata e cronologicamente precedente ai fatti per cui si procede. In assenza di tale prova documentale e temporale, il giudice mantiene la sua ordinaria facoltà di determinare l’aumento di pena secondo i criteri generali.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano su un principio di certezza del diritto: il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, si applica solo nei casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che tale circostanza non era stata né provata dal ricorrente né risultava dagli atti. Anzi, la sentenza di merito aveva espressamente escluso la sussistenza di una precedente dichiarazione definitiva di recidiva reiterata. Pertanto, l’obbligo di applicare l’aumento minimo non poteva sussistere, rendendo la determinazione della pena del giudice di merito perfettamente legittima e insindacabile sotto questo profilo.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione riafferma che la recidiva reiterata non opera come un automatismo sanzionatorio basato sulla semplice storia criminale del soggetto, ma richiede un preciso accertamento giudiziale passato in giudicato prima della nuova violazione. Questa sentenza protegge il principio di legalità della pena, impedendo applicazioni analogiche o estensive di norme incriminatrici o aggravatrici che limitano la libertà del giudice nella personalizzazione del trattamento sanzionatorio. Per i professionisti del settore, resta fondamentale verificare sempre la definitività delle sentenze precedenti prima di invocare o applicare i limiti edittali previsti dall’art. 81 c.p.
Quando scatta l’aumento minimo di un terzo per la continuazione?
L’aumento minimo di un terzo della pena si applica solo se l’imputato è stato dichiarato recidivo reiterato con una sentenza definitiva prima della commissione dei nuovi reati.
Cosa accade se la recidiva non è stata dichiarata con sentenza definitiva?
In mancanza di una sentenza passata in giudicato che accerti la recidiva reiterata, il giudice non è obbligato ad applicare l’aumento minimo di un terzo previsto dall’articolo 81 del codice penale.
Qual è la funzione dell’articolo 81 comma 4 del codice penale?
Questa norma stabilisce un limite minimo all’aumento di pena per il reato continuato quando il colpevole è un recidivo reiterato, limitando la discrezionalità del giudice.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43309 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43309 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
(9
sul ricorso proposto da Procura Generale della Corte di appello di Brescia avverso la sentdnza del Tribunale di Cremona del 5 dicembre 2022 nel procedimento penale promosso nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME nato a Milano il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bresc2 ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale COGNOME è stato
condannato alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di resistenza riuniti dal vicol della continuazione;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge con riferimento all’art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato, giacché, per quanto costantemente affermato da questa Corte, il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., assertivamente violato secondo la prospettazione del ricorrente, si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stat ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 4, Sentenza n. 22545 del 13/09/2018 -dep. 23/05/2019- Rv. 276268; in senso conforme n. 32625 del 2009 rv. 244843 – 01, n. 18773 del 2013 rv. 256011 – 01, n. 17928 del 2010 rv. 247048 – 01, n. 31735 del 2010 rv. 248095), aspetto nel caso neppure rilevato dal ricorso e anzi espressamente disconosciuto dalla sentenza gravata (si veda pagina 4, alla nota sub 1);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 20/9/2023.