Recidiva reiterata: la Cassazione sul bilanciamento delle pene
La recidiva reiterata costituisce un elemento centrale nella determinazione della pena, specialmente quando si confronta con le circostanze attenuanti generiche. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 39634/2023 offre importanti chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 69 del codice penale e sui limiti del sindacato di legittimità.
I fatti di causa
Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Il motivo unico di doglianza riguardava il giudizio di bilanciamento operato dai giudici di secondo grado, i quali avevano ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e aggravata. Il ricorrente sosteneva che tale valutazione fosse carente di motivazione, auspicando una prevalenza delle attenuanti che avrebbe portato a una riduzione della pena complessiva.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato come l’impugnazione fosse affetta da una genericità intrinseca, non riuscendo a scalfire la solidità logica della sentenza di merito. La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice di appello aveva agito nel pieno rispetto dei limiti edittali e normativi, confermando la condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Il ruolo della recidiva reiterata nel processo penale
La recidiva reiterata non è solo un indice di maggiore pericolosità sociale, ma un vincolo giuridico preciso per il magistrato. Quando essa concorre con circostanze attenuanti, il legislatore ha imposto un limite rigoroso: le attenuanti non possono mai essere considerate prevalenti. Il giudice può soltanto dichiararle subvalenti o, al massimo, equivalenti. Questa scelta normativa mira a sanzionare con maggiore severità chi dimostra una persistente inclinazione al crimine nonostante le precedenti condanne definitive.
Le motivazioni sulla recidiva reiterata
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla corretta applicazione dell’art. 69, quarto comma, c.p. I giudici di merito avevano congruamente giustificato l’equivalenza basandosi sulla gravità dei precedenti penali dell’imputato. La Cassazione ha chiarito che il riferimento alla gravità dei precedenti specifici è un parametro logico sufficiente per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche. Inoltre, l’assenza di un confronto critico effettivo da parte del ricorrente con queste valutazioni rende il ricorso non scrutinabile nel merito, poiché le scelte del giudice di merito, se logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce la fermezza del sistema penale nel trattamento della recidiva reiterata. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, emerge chiaramente che la strategia difensiva non può limitarsi a una generica richiesta di mitezza, ma deve confrontarsi puntualmente con i limiti legali del bilanciamento delle circostanze. La conferma della sanzione pecuniaria evidenzia inoltre il rischio di intentare ricorsi privi di fondamento concreto o meramente dilatori, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Cosa succede se si commette un reato avendo già precedenti penali specifici?
Si applica la recidiva, che comporta un aumento di pena e restrizioni nel bilanciamento con le circostanze attenuanti.
Le attenuanti generiche possono prevalere sulla recidiva reiterata?
No, la legge prevede un divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, consentendo al massimo un giudizio di equivalenza.
Perché un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Accade quando i motivi sono generici o non contestano direttamente le motivazioni logiche espresse dal giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39634 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39634 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva aggravata specifica e reiterata, essendo implicito il riferimento alla gravità del precedenti specifici e considerato il divieto legale di prevalenza previsto per la recidiva reiterata;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il igliere estensore
Il residente