Recidiva reiterata e bilanciamento delle pene: i limiti di legge
La gestione della recidiva reiterata nel processo penale rappresenta uno dei temi più complessi per la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini invalicabili del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, confermando la rigidità del sistema quando si tratta di soggetti con precedenti penali specifici.
I fatti e il ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello. L’imputato lamentava un vizio di motivazione riguardo alla mancata esclusione della recidiva e, soprattutto, al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su quest’ultima. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze, penalizzando eccessivamente il reo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse fornito una motivazione logico-giuridica ineccepibile. Il punto centrale della decisione risiede nell’applicazione rigorosa delle norme del codice penale che disciplinano il concorso di circostanze.
Il divieto di prevalenza
Il cuore della questione giuridica riguarda l’art. 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma stabilisce un limite invalicabile: quando è presente la recidiva reiterata, il giudice non può mai dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti. Al massimo, può essere dichiarato un giudizio di equivalenza, ma mai di superiorità delle attenuanti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla lettera della legge e sulla coerenza della sentenza impugnata. Da un lato, il divieto espresso dall’art. 69 c.p. rende giuridicamente impossibile accogliere la richiesta del ricorrente di far prevalere le attenuanti generiche. Dall’altro, la Corte d’Appello aveva già ampiamente giustificato l’applicazione della recidiva specifica, analizzando la storia criminale del soggetto e la natura dei reati commessi. Tale analisi è stata ritenuta immune da vizi logici e pienamente rispondente ai requisiti di legge.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma che la recidiva reiterata funge da sbarramento normativo, limitando la discrezionalità del giudice nel mitigare la pena attraverso il bilanciamento delle circostanze.
Le attenuanti generiche possono prevalere sulla recidiva reiterata?
No, l’articolo 69 del codice penale vieta espressamente che le circostanze attenuanti siano ritenute prevalenti rispetto alla recidiva reiterata nel giudizio di bilanciamento.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Qual è la funzione del giudizio di bilanciamento delle circostanze?
Serve a determinare la pena finale confrontando aggravanti e attenuanti per stabilire se una categoria debba prevalere sull’altra o se debbano essere considerate equivalenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41622 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41622 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazio ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e al relativo bilanciamento in termi equivalenza rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell’art. 69, quarto comma, cod. pen., dall la Corte territoriale, respingendo la doglianza formulata nell’atto di appello, ha un’adeguata motivazione logico-giuridica all’applicazione della recidiva reiterata spec contestata (si veda, in proposito, pag. 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente