Recidiva Reiterata: Quando le Attenuanti non Possono Prevalere
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la recidiva reiterata rappresenta un ostacolo insormontabile alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea la severità con cui l’ordinamento giuridico tratta chi persiste nel commettere reati, limitando la discrezionalità del giudice nel calcolo della pena. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa sollevava due questioni principali. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla contestata aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale. In secondo luogo, contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le doglianze della difesa. Gli Ermellini hanno fornito una motivazione chiara e netta, ancorata al dato normativo e all’orientamento giurisprudenziale consolidato. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
Le Motivazioni sulla Recidiva Reiterata e il Divieto di Prevalenza
Il cuore della pronuncia risiede nell’interpretazione dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale. La Corte ha ricordato che questa norma stabilisce un divieto esplicito: le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata. Questo divieto è assoluto e non lascia spazio a valutazioni discrezionali del giudice.
La Cassazione ha inoltre precisato che tale norma non è mai stata dichiarata incostituzionale. La scelta del legislatore di impedire il bilanciamento in favore delle attenuanti in questi casi specifici rientra nel suo potere discrezionale e può essere sindacata solo se manifestamente irragionevole o arbitraria, cosa che non è stata ravvisata. Pertanto, il primo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché in palese contrasto con la legge.
Le Motivazioni sul Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito di escludere l’applicazione dell’articolo 131-bis c.p. La motivazione è duplice. Da un lato, la condotta delittuosa non è stata considerata di minima offensività. Dall’altro, e in modo decisivo, i numerosi precedenti penali dell’imputato hanno portato i giudici a ricavare una “abitualità di comportamento”.
L’abitualità del comportamento è una delle condizioni ostative previste dalla stessa norma per l’applicazione della causa di non punibilità. La presenza di plurimi precedenti penali, quindi, non solo aggrava la posizione dell’imputato attraverso la recidiva, ma può anche precludergli l’accesso a benefici previsti per reati di lieve entità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. Primo, la recidiva reiterata è un’aggravante con un peso specifico tale da inibire la prevalenza delle attenuanti, riflettendo una precisa scelta del legislatore di trattare con maggior rigore chi delinque abitualmente. Secondo, l’accesso alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è precluso a chi, attraverso i suoi precedenti, dimostra una tendenza a delinquere, anche se il singolo reato considerato è di modesta entità. Questa decisione serve come monito sulla serietà con cui il sistema penale valuta la storia criminale di un imputato nel determinare sia la pena che l’applicabilità di istituti premiali.
Un giudice può far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata?
No. La Corte di Cassazione ha confermato che l’articolo 69, quarto comma, del codice penale pone un divieto assoluto. In presenza di recidiva reiterata, le circostanze attenuanti non possono mai essere considerate prevalenti, ma al massimo equivalenti all’aggravante.
Perché non è stata applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità è stata esclusa per due ragioni: la condotta non è stata giudicata di minima offensività e, soprattutto, i numerosi precedenti penali dell’imputato hanno fatto emergere un’abitualità nel comportamento criminale, condizione che per legge impedisce l’applicazione di tale beneficio.
La norma che vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata è costituzionale?
Sì. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, questa norma non è mai stata dichiarata incostituzionale. Si ritiene che rientri nel potere del legislatore stabilire tali divieti, i quali sono contestabili solo se manifestamente irragionevoli o arbitrari, condizione che in questo caso non è stata ravvisata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31401 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31401 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 12/09/1990
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull’aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., norma questa mai dichiarata incostituzionale anche sulla base del rilievo secondo cui «al legislatore ordinario non è impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divi di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata sicché deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (v. Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01; Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, Demetrio);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione che correttamente ha escluso la particolare tenuità del fatto mancandone i presupposti di legge e cioè in ragione della condotta, non minimale sotto il profilo della offensività, e dei plurimi precedenti penali da cui è stata ricavata l’abitualità di comportamento;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1 luglio 2025.