Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36863 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di:
NOME NOME, nato a Giarre il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo di rideterminare la pena entro i limiti legali, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Giudice monocratico di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, condannava NOME COGNOME alla pena si anni uno e mesi sei di reclusione in
relazione al reato di evasione (art. 385 cod.pen.), ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, reato commesso il 18 gennaio 2021.
Propone ricorso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica di Catania che denuncia l’applicazione di pena illegale poiché, in presenza della ritenuta recidiva, l’aumento di pena applicato, pari a soli sei mesi di reclusione, è inferiore a quella prescritta in misura fissa ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen.. Tale aumento, infatti, non avrebbe potuto essere inferiore a mesi otto di reclusione, pena, che risulta, comunque, inferiore, al cumulo delle pene risultati dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75.
Il ricorso è fondato poiché la pena determinata dal giudice, pur non potendo essere definita pena illegale dal momento che non sono state violate le cornici edittali previste dalle norme incriminatrici, è stata applicata in violazione d legge, in relazione al disposto dell’art. 99, comma 4, cod. pen., secondo cui, ricorrendo la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, l’aumento di pena non può essere inferiore a due terzi, fermo restando che la pena non può superare il cumulo delle pene risultati dalle precedenti condanne.
Si tratta di statuizione che può essere corretta in questa sede, procedendo ad annullamento senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. I) cod. proc. pen., non implicando l’esercizio di poteri discrezionali, e, quindi, determinando la pena finale in quella di anni uno e mesi otto di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla misura della pena che ridetermina in anni uno e mesi otto di reclusione.
Così deciso il 19 settembre 2024
La Consigliera relatrice