Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34245 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34245 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita/letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano – quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento da parte della Prima Sezione penale della Corte di cassazione disposto con sentenza n. 5946 del 25/01/2023, con cui la Corte territoriale è stata nuovamente richiesta ( dopo un primo rinvio) di rinnovare la motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e all’eventuale riconoscimento della recidiva reiterata – ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di bancarotta impropria, per avere cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose, mediante l’omesso versamento sistematico dei contributi previdenziali e delle ritenute di acconto il fallimento della socie RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 10 lugl 2014, ritenuta la recidiva reiterata contestata, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione, previa riduzione per il rito, con le sanzioni accessori fallimentare ( la cui durata, inizialmente determinata in anni dieci, era poi ridott ad anni cinque dalla prima sentenza rescissoria della Corte di appello resa in data 17/11/2021 (a seguito di sentenza rescindente della Quinta sezione della Corte di cassazione n. 1338 del 05/05/2021). COGNOME era sato assolto, già dal primo giudice, dai restanti fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva documentale per non aver commesso il fatto.
2.Ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore fiduciario procuratore speciale e domiciliatario, il quale si affida a quattro motivi.
2.1. Con il primo, censura l’erronea applicazione della legge penale in tema di recidiva reiterata, ritenendo l’errore del giudice del rinvio nel riconoscerne presupposti per la sua applicazione ( con conferma della precedente sentenza della Corte d’appello), in quanto i due delitti precedentemente commessi, costituenti il presupposto dell’applicazione dell’istituto, non si connotavano, l’uno rispetto all’altro, per essere divenuti irrevocabili l’uno prima della commissione dell’altro, e ciò a prescindere da una dichiarazione formale di recidiva.
2.2. Con un secondo motivo, vengono denunciati vizi della motivazione ( mancante o manifestamente illogica) in punto di applicazione concreta della recidiva, sotto un triplice profilo:
in primo luogo, si deduce che la questione degli effetti della recidiva sulla pericolosità del reo sarebbe priva di motivazione sul punto della anteriorità delle precedenti condanne, oggetto di sentenze emesse nel 2006, valorizzate ai fini della recidiva reiterata;
b) ci si duole, inoltre, del mancato scrutinio della circostanza della risalenza de precedenti rispetto al fatto nuovo (commesso nel 2014) e, comunque, in punto
di decorso del termine quinquennale tra l’ultimo precedente rilevante ai fini della recidiva e il fatto qui in esame.
motivazione apparente o comunque manifestamente illogica viene censurata in ordine alla individuazione dei motivi a sostegno dell’applicabilità in concreto della recidiva, in relazione ai quali la sentenza impugnata costituirebbe mera duplicazione di quanto rilevato dal primo giudice, senza replica alle deduzioni difensive, piuttosto, introducendo elementi congetturali, e senza una effettiva attività, demandata dalla sentenza rescindente, di verifica mediante confronto concreto tra le vicende;
2.3. Con il terzo motivo, è denunciata la manifesta illogicità della motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto al discostamento dal minimo edittale.
2.4. Con un quarto motivo, si censura la motivazione per violazione di bis in idem sostanziale od omessa valutazione su medesimi elementi di giudizio ( modalità dell’azione e capacità a delinquere) per determinare la pena e applicare l’aumento per la recidiva.
Con memoria conclusiva il difensore del ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
1.1.In primo luogo, si osserva che la questione proposta è stata affrontata già dalla seconda sentenza rescindente (sez. 1 del 25/1/23 n. 5946/2023), che l’ha ritenuta inammissibile. Si legge, infatti, al par. 2 del considerato in diritto d predetta decisione, che “la sentenza di annullamento (pag. 9, par. 3.1.) aveva espressamente ritenuto infondata la deduzione del ricorrente, secondo cui, in mancanza della declaratoria giudiziale della recidiva semplice, non poteva essere accertata la recidiva reiterata, richiamando il principio sancito da Sez. 2, n 15591 del 24/03/2021, COGNOME Maio, Rv. 281229-01, secondo cui “ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell’imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale”; pronuncia che così argomentava: “Alla stregua della impostazione offerta dalla questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, occorre ribadire che la formula lessicale contenuta nella disposizione in esame “coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice
penale” non può essere interpretata nel senso che indichi la necessità di una pregressa “dichiarazione” giudiziale della recidiva; la circostanza aggravante, invero, può solo essere “ritenuta” ed “applicata” in relazione ai reati per cui contestata, ed in questo modo deve essere intesa detta espressione la quale, imprecisa sotto il profilo tecnico, è stata evidentemente utilizzata dal legislator per ragioni di semplificazione semantica essendo essa riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di uno specifico status (delinquente abituale, professionale e per tendenza), abbisognano di un’apposita dichiarazione che la legge espressamente prevede e disciplina agli artt. 102, 105, 108, 109 c.p. (Sez. II, 4.12.2006, COGNOME; Sez. V, 25.9.2008, COGNOME, Rv 241598; sez. IL 22.12.2009, COGNOME) (…..) Pertanto, la questione posta con il primo motivo di ricorso è preclusa in quanto già decisa dalla sentenza di annullamento, cosicché si deve ritenere che sussistessero i presupposti formali per l’applicazione della recidiva specifica e reiterata”.
1.2. Il principio ha trovato recente conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U n. 32318 del 30/03/2023 Ud. (dep. 25/07/2023 ), COGNOME, Rv. 28487801) secondo cui “In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice”. Ciò che conta, per la valutazione della recidiva reiterata, è una valutazione relazionale solo tra la vicenda oggetto del giudizio e i precedenti giudiziari divenuti irrevocabili prima della commissione del fatto da giudicare, in relazione alle quali il soggetto imputato risulti gravato più condanne definitive, come nel caso di specie. Non si tratta, invero, di ritornare a giudicare i fatti ormai irrevocabili, ma di valutare la condotta attua anche rispetto ai precedenti giudiziari, quale indicatore della maggior attitudine al delitto.(Sez. 2 n. 35159 del 01/07/2022, Rv. 283848). Risultano, quindi, del tutto irrilevanti le considerazioni sulla non definitività della sentenza per i commessi nel 2006 rispetto alla data di commissione delle successive condotte delittuose commesse nel 2014.
2. Parimenti infondato risulta il secondo motivo, con il quale è denunciato il vizio di motivazione con riguardo alla applicazione concreta della recidiva reiterata, giacchè – conformemente al mandato rescindente che aveva richiesto di motivare la sussistenza dei presupposti di fatto per la applicazione della recidiva, rifuggendo da formule di stile, alla luce del superamento della obbligatorietà dell’istituto – la sentenza impugnata contiene precipua argomentazione sul punto, laddove ha valorizzato il collegamento tra i due precedenti del 2006 ( gli unici che possono assumere rilievo ai fini della recidiva) rispetto al fatto qui
commento, commesso nel 2014: la Corte di appello ha richiamato dati sintomatici delle modalità dell’azione, rivelatori di un vero e proprio modus operandi, quale quelli di aver creato una struttura formale che non aveva corrispondenza con la realtà, facendo ipotizzare che si trattasse di soggetto che aveva rilevato la società per utilizzarla quale struttura dedita unicamente alla creazione di fatture false, ossia un profilo delittuoso sintomatico dei suoi precedenti penali.
2.1. In particolare, alla Corte territoriale era richiesto, prendendo atto d presupposto formale costituito dalle precedenti condanne, di svolgere una verifica di tipo sostanziale, onde chiarire se esse rilevassero ai fini di un maggiore colpevolezza e pericolosità meritevole dell’aumento previsto per la recidiva reiterata contestata. Tanto perché, sul piano strutturale, come il Giudice di legittimità richiedeva, la recidiva non può essere considerata unicamente come espressione di uno status soggettivo del reo, delineato dai suoi precedenti penale, richiedendosi, ai fini del presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e pericolosità, che di esso il nuovo delitto sia sintomatico, così da collegare la recidiva anche ad un dato fattuale, ossia al nuovo delitto nelle sue oggettive caratteristiche rivelatrici di tale maggiore pericolosità insensibilità alle precedenti condanne( Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690), essendo il giudice tenuto a verificare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per procede e le precedenti condanne, e a valutare se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale ( Sez. Unite COGNOME, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Nel dedicarsi allo scrutinio di tale specifico profilo, la Corte territoriale secondo giudizio di rinvio, ha puntualmente evidenziato i criteri di valutazione utilizzati ai fini della verifica di tale maggiore pericolosità, non solo valorizza le condotte antecedenti della stessa indole (emissione di fatture per operazioni inesistenti nel 2005, bancarotta fraudolenta nel 2001) ma ponendole in relazione con le attuali condotte materiali contestate, che abbracciano un arco temporale prossimo (dal 2009 al 2012) poi definitivamente consacrate nella dichiarazione di fallimento del 2014. Le condotte pregresse risultano, dunque, compiutamente ancorate al nuovo fatto commesso, espressivo, secondo la puntuale ricostruzione operata dalla Corte di appello, di una “evoluzione della capacità delinquenziali dell’imputato, i cui precedenti illustrano un “know how” specifico, messo al servizio – ancora- di una gestione societaria strumentale alla realizzazione di illeciti”. Ecco, dunque, che si apprezza appieno lo sforzo motivazionale della Corte di appello di Milano nel cogliere la effettiva gravità del nuovo delitto nell
sua relazione con i precedenti reati commessi, qualificandola per l’incidenza riscontrata nell’incremento della colpevolezza e della pericolosità del soggetto. La sentenza impugnata ha, dunque, svolto un giudizio corretto, che non presta il fianco alle censure difensive, avendo ricostruito compiutamente e secondo un percorso logico razionale ineccepibile, le dinamiche operative ricorrenti con le quali l’imputato ha operato nel tempo, reiterandole, così da dar luogo a una valutazione di maggiore colpevolezza e pericolosità, esplicitando le ragioni per cui il nuovo delitto sia espressivo di una maggiore rimproverabilità dell’autore, per l’atteggiamento di indifferenza verso la legge, per l’assenza di un ripensamento critico derivante dalle precedenti condanne e, in conclusione, perchè trattasi di condotta che evidenzia una risoluzione criminosa più consapevole e determinata.
2.3. Poiché la sentenza impugnata ha correttamente argomentato in merito al percorso criminale del reo e alla significatività del nuovo delitto, nell’ambito tale percorso, in termini di rafforzamento dell’attitudine a delinquere, essa ha fornito una specifica e corretta replica alle censure della sentenza rescindente, chiarendo e sviluppando i rapporti intercorrenti fra i precedenti del reo e il nuovo delitto, attraverso un incedere argomentativo affatto apparente o illogico, piuttosto, indicando gli elementi fattuali presi in considerazione e i crit utilizzati per valutarli, e chiarendo perchè essi diano conto della maggiore rimproverabilità del reo, per non essersi fatto distogliere dalla risoluzion criminosa per effetto delle precedenti condanne.
2.4. Risulta, infine, ininfluente, ai fini del trattamento sanzionatorio, la doglia incentrata sul decorso del termine quinquennale tra l’ultimo precedente rilevante ai fini della recidiva infra-quinquennale e il fatto qui in esame, ricorrendo, nel vicenda specifica, la fattispecie di cui all’art. 99, co. 4, cod. pen., e la rel risposta sanzionatoria, già solo per essere stata ravvisata la recidiva reiterata specifica.
Manifestamente infondato anche il terzo motivo, privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha valorizzato circostanze e condotte che hanno giustificato la determinazione della pena sopra il minimo edittale, ma al di sotto della media, ( essendo stata individuata una pena base di anni quattro di reclusione aumentata per la recidiva reiterata).
3.1. Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; da qui la inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 ; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 259142 – 01 . E tuttavia le parole in motivazione spese assolvono ad un onere motivazionale aggiuntivo, fornendo una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito ( Sez. IV 23/1/2023 n. 2654; Sez 2 n. 36104 del 27/4/2017 Rv 271243; Sez 4 21294 del 20/3/2013 Rv 256197).
4.Non ha pregio neppure il quarto motivo, che denuncia violazione del divieto di bis in idem, per avere la Corte di appello utilizzato analoghi argomenti per sostenere il giudizio in merito alle connotazioni della condotta e alla capacità a delinquere. Le valutazioni della gravità del fatto per la commisurazione della pena nell’ambito del quadro edittale e della pericolosità del soggetto esprimono giudizi non sovrapponibili: la prima, afferendo al fatto storico, mentre la seconda ha come riferimento la personalità del soggetto che ha posto in essere una determinata condotta illecita, ed è di tipo relazionale rispetto alle pregresse condotte illecite onde desumerne la propensione a delinquere.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 04 luglio 2024 Il GLYPH nsigliere estensore