Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18025 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18025 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 21/10/1976
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza del 22.10.2024, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro, che aveva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME alla pena di anni sei di reclusione ed euro 50.000 di multa per plurimi delitti in materia stupefacenti, ritenendo, tra l’altro, sussistente la recidiva reiterata ex art. 99, comma quar cod. pen., e concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva.
Avverso tale sentenza, l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., denunciando vizio di motivazione in relazione all’automatica applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. .
2.1 Sostiene il ricorrente che, tanto il Giudice di prime cure quanto la Corte d’Appello, non avrebbero effettuato una valutazione sostanziale dei precedenti penali, limitandosi ad applicare automaticamente la recidiva senza considerare adeguatamente i tratti essenziali dei singoli illeciti, la loro distanza temporale e il fatto che alcuni precedenti risalissero al 1997-2 quando l’imputato era in giovane età. Tale carenza motivazionale avrebbe inciso significativamente sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
3.1 Come ripetutamente affermato da questa Corte, nel solco della sentenza delle Sezioni Unite, in materia di recidiva, compito del giudice è quello di verificare in concreto se reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericol del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il seg alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni a parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (sez. 27.5.2010, P.G., COGNOME, Rv. 247838).
Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale che, in maniera sintetica ma sufficiente, ha valorizzato molteplici elementi significativi de personalità del ricorrente, fra cui la lunga e ininterrotta carriera criminale del Addio, iniziat 1997 e contraddistinta da un progressivo aggravamento della pericolosità, con un passaggio dai reati contro il patrimonio ai reati in materia di stupefacenti, sino al reato associativo e 74 d.P.R. n. 309/1990, accertato nel 2012. La Corte territoriale ha altresì evidenziato “il no occasionale ma profondo e prolungato inserimento nell’ambiente del narcotraffico”, elemento che testimonia la particolare gravità della condotta e che rende razionale l’applicazione dell’aggravamento sanzionatorio connesso alla recidiva reiterata.
Nella specie, il dedotto vizio di motivazione non sussiste in quanto la contestazione della recidiva reiterata risulta congruamente motivata sulla base di elementi fattuali che ne
giustificano l’applicazione in concreto, in aderenza ai criteri elaborati dalla giurisprudenz questa Corte.
A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolan fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa,
che presuppone l’effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in
favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così determinata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il consigliere estensore
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Il •residente