Recidiva Reiterata: La Cassazione Conferma la Linea Dura
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso significativo in materia di recidiva reiterata, un istituto giuridico che assume un ruolo centrale nella determinazione della pena. La decisione chiarisce i presupposti per la sua applicazione, confermando un orientamento rigoroso che ha importanti conseguenze per chi commette reati dopo aver già subito condanne definitive. Questo provvedimento non solo ribadisce principi giurisprudenziali consolidati, ma funge anche da monito sui rischi di un ricorso giudiziario palesemente infondato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il fulcro della contestazione riguardava la sussistenza della recidiva, in particolare nella sua forma reiterata. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel ritenere applicabile tale aggravante, sollevando un motivo che, tuttavia, la Suprema Corte ha giudicato privo di ogni fondamento.
L’Applicazione della Recidiva Reiterata secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si allinea a un principio di diritto fondamentale, già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32318 del 2023. Secondo questo orientamento, ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente e formale dichiarazione di recidiva semplice. Ciò che conta è la situazione oggettiva dell’imputato al momento della commissione del nuovo reato.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che è sufficiente che l’imputato, al momento della consumazione del nuovo illecito, risulti già gravato da più sentenze definitive per reati commessi in precedenza. Questi precedenti devono essere espressione di una ‘maggiore pericolosità sociale’, che il giudice di merito è tenuto a valutare con una motivazione specifica ed adeguata. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente argomentato su questo punto, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico. Di conseguenza, l’impugnazione è stata respinta senza neppure entrare nel merito della questione, data la sua evidente inconsistenza.
Le Conclusioni
La pronuncia ha due importanti implicazioni pratiche. La prima riguarda il diritto penale sostanziale: viene confermato che la presenza di molteplici condanne definitive è un indicatore sufficiente per contestare la recidiva reiterata, con il conseguente inasprimento della pena. La seconda attiene al profilo processuale: presentare un ricorso manifestamente infondato comporta non solo la sconfitta legale, ma anche una condanna economica. Il ricorrente è stato infatti obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione legale senza valide ragioni, determinando colpevolmente una causa di inammissibilità.
Quando si applica la recidiva reiterata?
Si applica quando, al momento della commissione di un nuovo reato, l’imputato risulta già gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, che sono espressivi di una sua maggiore pericolosità sociale.
È necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice per applicare quella reiterata?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che non è necessaria una previa dichiarazione formale di recidiva semplice. È sufficiente la sussistenza oggettiva di più condanne definitive precedenti.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44565 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44565 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 14/07/1980
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto in quanto la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza della recidiva (cfr. le pagine 2 e 3), dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentement commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878);
ritenuto che all’inannmissibilítà del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024.