Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40730 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40730 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 ottobre 2022 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza dell’ 8.2.2022 con cui il Gip del Tribunale di Reggio Emilia, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.p.r. 309 del 1990 a lui ascritt (capi A), B) e C)) e, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al comma 5, e la recidiva contestata, ritenuta la continuazione ed applicata la riduzione prevista per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 5000,00 di multa.
L’imputato era stato tratto in arresto a seguito della cessione di una dose di cocaina in favore di COGNOME NOME, avvenuta in data 28.6.2021 sotto la diretta percezione degli operanti. Il successivo 29 luglio l’imputato veniva altresì trovato in possesso di un ulteriore involucro di cocaina nonché di un telefono cellulare la cui analisi consentiva di individuare altri tre soggetti, abituali assuntori d sostanze stupefacenti, segnatamente COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali erano poi stati sentiti a sommarie informazioni dichiarando di essere clienti abituali dell’imputato che avevano anche riconosciuto in un album fotografico descrivendo altresì le modalità di realizzazione delle condotte di spaccio che avvenivano previo contatto telefonico e successivo incontro di persona con l’imputato in un’area del centro cittadino.
Il giudice di primo grado aveva quindi concluso che le plurime dichiarazioni accusatorie convergenti a carico dell’imputato, non scalfite da elementi di segno contrario, conducevano ad un giudizio di piena responsabilità dello stesso sia per l’episodio di cessione che per la detenzione della dose sequestrata il 29 luglio che non può che ritenersi finalizzata alla cessione a terzi nonché per le ulteriori cessioni contestate.
L’impianto accusatorio della sentenza di primo grado trovava piena conferma in quella d’appello.
Avverso detta sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 129 cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo di imputazione contestato.
Si assume che la Corte d’appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 129 cod.proc.pen., proposta attraverso il deposito dei motivi aggiunti, in quanto avente ad oggetto una richiesta del tutto nuova ed
eterogenea rispetto ai motivi di appello mentre l’istituto previsto dall’art. 129 cod.proc.pen. è applicabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Si rileva peraltro che dall’analisi del compendio probatorio emerge che la sostanza stupefacente è stata sottoposta a narcotest, che consente di provarne solo la natura e non già la quantità del principio attivo contenuto che invece può essere accertato solo mediante perizia tossicologica.
Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99 cod.proc.pen. e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo di imputazione contestato.
Si assume che la sentenza impugnata é censurabile in relazione al riconoscimento ed applicazione della recidiva in capo all’imputato che al più può essere quella specifica e non già quella reiterata e specifica di cui all’art. 99, comma 4, cod.proc.pen. atteso che la recidiva reiterata può essere applicata solo4-, la recidiva é già stata applicata in un precedente processo, cosa che nella specie non é avvenuta.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero la Corte d’appello, a prescindere dal rilievo che la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. può essere pronunciata dal giudice in ogni stato e grado del processo, ha comunque ritenuto che la responsabilità dell’imputato è indubbia posto che lo stesso COGNOME aveva ammesso di avere in più occasioni ceduto’ sostanza stupefacente e considerato che per accertare la natura della sostanza é sufficiente il narcostet.
La sentenza impugnata ha così fatto corretta applicazione del principio secondo cui, come anche da ultimo ribadito, in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942).
Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato.
Va premesso che in base ad una recente pronuncia delle S.U. di questa Corte che hanno risolto il contrasto sul punto “Ai finì del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione” (Sez. LL, 30 marzo 2(323, Pres, Cassano’ ReL Zaza)‹
Correttamente pertanto il giudice d’appello ha applicato la recidiva specifica e reiterata come contestata in ragione della maggiore pericolosità sociale dimostrata dall’imputato il quale già gravato da altri quattro precedenti penali ha posto in essere un’ulteriore condotta illecita dimostrativa di un pervicace modo di agire.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dott.ssa h COGNOME