Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10992 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10992 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a (ALBANIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara in data 13 giugno 2022 che aveva dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 13, commi 13 e 13ter , d.lgs. n.286/98 commesso il 15 ottobre 2019;
Rilevato checon il ricorso si denuncia la violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato all’errata applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e al mancato riconoscimento della continuazione;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso il dedotto legittimo impedimento dell’imputato a comparire non avendo dimostrato questi di avere fatto richiesta al Ministero dell’Interno con riferimento al presente procedimento e ha confermato la sussistenza della recidiva ritenendo la condotta posta in essere dall’imputato indice di una particolare pericolosità tenuto anche conto dei vari precedenti penali anche specifici risultanti a suo carico;
Ritenuto , inoltre, che la Corte di appello ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena in considerazioni delle precedenti condanne irrevocabili a pene complessivamente superiori al limite di anni due;
Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza
di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore