Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11134 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11134 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX;
avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla memoria e chiedendo sollevarsi questione di legittimità costituzionale in relazione all’art 69 comma 4 cod. pen.in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui, con riferimento al reato di cui all’art. 628 cod. pen., vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 09/04/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull’appello proposto da XXXXXXXXXXXXXXXX, confermava la sentenza emessa in data 22/05/2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di rapina impropria contestato e, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata recidiva, condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo all’art. 603 cod. proc. pen. ed al diniego di rinnovazione istruttoria. In particolare, rileva come la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che l’elaborato peritale del dott. COGNOME abbia approfonditamente esaminato anche la capacità di intendere e volere del periziato, risultando le conclusioni del perito in contrasto con quanto riferito da altri periti in diversi procedimenti, in cui era stato accertato il vizio totale di mente dell’imputato.
Lamenta, inoltre, come le conclusioni del perito si pongano, sul punto, come non motivate e come la sentenza impugnata si fondi su un accertamento, in ordine alla capacità
di intendere e volere, di fatto mai espletato.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per avere la Corte di appello travisato il dato relativo alle condizioni soggettive del querelante e per avere omesso di motivare in ordine ai profili evidenziati in appello nel senso della inattendibilità della persona offesa.
Al riguardo, osserva il ricorrente come la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto in furto aggravato, abbia ritenuto la attendibilità della persona offesa giustificando le discrepanze dichiarative in ragione delle difficoltà linguistiche del soggetto, di origine ucraina, con ciò ignorando tuttavia che il dichiarante era stato assistito da interprete in occasione della denuncia-querela e della successiva integrazione.
Lamenta, inoltre, come l’interprete non fosse invece presente al momento della individuazione fotografica, momento la cui importanza viene evidenziata in ragione delle fasi distinte in cui si era sviluppata la condotta.
Si duole della mancata considerazione, vieppiø, della progressione delle dichiarazioni della persona offesa e del tenore delle stesse, rilevando che la persona offesa, sia nella immediatezza, ai Carabinieri intervenuti, sia il giorno dopo, in sede di denuncia, ometteva ogni riferimento alla seconda fase e dichiarava di non essere in grado di riconoscere l’autore del fatto, salvo poi mutare versione.
2.3. Con terzo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo alla dichiarata inammissibilità, in ragione del divieto di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen., del motivo di appello con cui si instava per il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ritenuta.
Al riguardo, rileva il ricorrente come sia pendente questione di legittimità costituzionale della disposizione in parola nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 -bis cod. pen, sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Quanto al primo motivo, si rammenta come costituisca principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n.1184del 03/10/2018, dep. 2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275114-01; Sez. 6, n.11907del 13/12/2013, Coppola, Rv. 259893 – 01; Sez. 6, n.40496del 21/05/2009, Messina e altro, Rv. 245009 – 01).
Correlativamente Ł stato anche chiarito che il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello Ł sottratto al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6 , n.2972del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01).
Ciò premesso, il motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze avanzate in appello.
Invero, la Corte di merito ha esposto, con motivazione compiuta, logica e congruente, le ragioni per cui ha ritenuto esaustivo l’accertamento peritale compiuto (che ha riguardato specificamente la capacità di intendere e di volere dell’imputato) e condivisibili le conclusioni raggiunte dal perito, e dunque superflui gli ulteriori accertamenti, sicchØ, correttamente, si Ł
ritenuta la richiesta di rinnovazione dibattimentale non meritevole di accoglimento.
A tale riguardo la sentenza impugnata ha dato puntuale risposta ai rilievi ed alle deduzioni difensive, osservando come il perito si fosse confrontato con le conclusioni differenti raggiunte in diversi procedimenti penali a carico dell’XXXXXXXX evidenziando, in modo logico e non contraddittorio, come tali conclusioni non potessero essere traslate al caso di specie, atteso il riferimento di quegli accertamenti a periodi temporali, ed episodi delittuosi, cronologicamente distanti, e vieppiø dando motivatamente conto delle criticità di elaborati diversi alla luce di elementi di fatto emersi successivamente (pag. 4 della sentenza impugnata).
Il ricorrente, dunque, si limita meramente a opporre alla valutazione della Corte di appello, esposta con motivazione congruente e logica, una diversa valutazione in punto di capacità di intendere e volere dell’imputato, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione impugnata non presenta dunque sul punto vizi scrutinabili in questa sede.
1.2. Il secondo motivo Ł aspecifico, non confrontandosi con la doppia motivazione conforme e non risultando allegata alcuna decisività dell’elemento probatorio su cui si appuntano le censure.
Dalla lettura delle sentenze di merito risulta invero che la condotta dell’imputato, estrinsecatasi nelle varie sequenze dell’impossessamento della bicicletta e nell’uso della violenza, Ł stata accertata sulla base delle immagini registrate dal sistema di sorveglianza, dalla cui visione gli stessi agenti di polizia giudiziaria riconoscevano il soggetto autore nell’odierno imputato, a loro già noto per esigenze di servizio (vds. pagg. 6 e 7 sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza impugnata).
1.3. Il terzo motivo risulta non consentito, in quanto afferente ad un motivo non previamente devoluto al giudice di appello, e comunque anche infondato.
Invero, quanto al primo profilo, deve rilevarsi come il giudizio di bilanciamento non risulti fatto oggetto di specifico motivo di appello, in cui la censura (quarto motivo di appello) si appuntava sulla facoltatività della recidiva e sull’obbligo di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della aggravante, per giungere poi alla conclusiva richiesta di escludere la recidiva o riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche.
Si deve pertanto rilevare la assenza di un motivo di gravame con cui viene censurato il giudizio di comparazione operato dal giudice di primo grado in termini di equivalenza, sul punto essendo le ragioni in fatto e diritto illustrate in appello solo con riguardo alla ritenuta esistenza della recidiva.
L’inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto Ł rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 38683 del 26/04/2017, COGNOME, Rv. 270799 – 01) e rende il motivo di ricorso non consentito a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
1.3.1. Alla luce delle superiori considerazioni, si profila anche irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.
Al riguardo, si deve rilevare, poi, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, indicata in ricorso come pendente, sollevata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Parma con riferimento all’art. 69, comma quarto, cod. pen., che, con ordinanza n. 192/2025 del 02/12/2025 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione
degli atti al giudice rimettente.
La questione, poi, Ł stata già condivisibilmente ritenuta manifestamente infondata, trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, valorizzando, di contro, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 269522 – 01).
Le suesposte considerazioni, d’altro canto, non risultano intaccate dalla recente pronuncia della Corte costituzionale, n. 151 del 2025, con cui Ł stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Invero, proprio l’esame delle ragioni che hanno condotto alla declaratoria di illegittimità costituzionale, con riferimento al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, confermano la perdurante ragionevolezza della differente disciplina con riguardo a fattispecie criminose diverse, quale quella di cui all’art. 628 cod. pen., di cui si discute.
La sentenza costituzionale n. 151/2025, ricostruendo l’evoluzione storica della risposta sanzionatoria al delitto di cui all’art. 630 cod. pen., ha posto espressamente in evidenza come la questione di legittimità costituzionale chiami in causa il trattamento sanzionatorio previsto per il sequestro estorsivo (in origine punito con la pena della reclusione da otto a quindici anni, oltre che con la pena pecuniaria della multa, ed arrivato a contemplare la reclusione da venticinque a trenta anni di reclusione), il cui minimo della pena risulta essere «addirittura piø elevato – e non di poco – di quello previsto per l’omicidio volontario», mentre, nel massimo, la pena Ł stata fissata «al limite estremo» ammesso per quella detentiva (art. 78 cod. pen.), ben oltre il confine temporale che per quest’ultima, in via AVV_NOTAIO, l’art. 23, primo comma, cod. pen. stabilisce in ventiquattro anni.
Nel riconoscere, quindi, come proprio le attenuanti generiche possano svolgere in tal caso un ruolo essenziale rispetto a condotte astrattamente rientranti nell’ampio modello legale di cui all’art. 630 cod. pen., ma caratterizzate da un minor ‘bisogno di pena’ per risvolti diversi da quelli oggettivi del fatto e attinenti, piuttosto, ad aspetti soggettivi dell’autore del reato o a caratteristiche ‘atipiche’ di quest’ultimo, la Corte costituzionale ha anche rilevato l’ «ampio scarto tra la pena base prevista per il reato non circostanziato (pari, nel minimo, a venticinque anni di reclusione) e quella risultante dall’applicazione delle attenuanti generiche (sedici anni e otto mesi di reclusione)».
Conseguentemente, proprio in considerazione di un trattamento sanzionatorio stabilito in astratto in misura estremamente severa, Ł stato ritenuto che il censurato divieto normativo, applicato al reato di cui all’art. 630 cod. pen, ridondi in una violazione dei canoni di cui agli artt. 3, 25 e 27 Cost.
Chiarito, quindi, che le circostanze attenuanti generiche «sono strumenti essenziali a disposizione del giudice» e svolgono la funzione di adeguare la misura della pena, la Corte costituzionale ha ritenuto che di tale strumento il giudice debba poter tenere conto in ipotesi di reato di cui all’art. 630 cod. pen., a fronte di una risposta sanzionatoria di «eccezionale asprezza» (sentenza cost. n. 68 del 2012), «senza essere vincolato a ignorarlo in ragione
soltanto della recidiva reiterata dell’imputato».
1.3.2. Proprio il percorso ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, ivi compresa la pronuncia menzionata, evidenzia dunque che al legislatore ordinario non Ł preclusa, in linea AVV_NOTAIO, la scelta di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanticon la recidiva qualificata e che deroghe al bilanciamento delle circostanze sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio.
L’analisi delle decisioni del Giudice delle leggi sulla norma di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen. evidenzia come la legittimità, in via AVV_NOTAIO, di trattamenti differenziati per il recidivo sia stata piø volte ribadita dalla Corte costituzionale, mentre il divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. Ł stato ritenuto in contrasto con la Costituzione in casi in cui si determinava un evidente squilibrio tra pene minime irrogabili in conseguenza dell’ammissibilità o meno del giudizio di prevalenza della attenuante in esame sulla recidiva reiterata (vds. sentenze cost. n. 251 del 2012, n. 105 del 2014 e n. 106 del 2014).
1.3.3. Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., che incide, secondo le regole ordinarie, esclusivamente fino ad un terzo, comporta che lo scarto tra la pena base prevista per il reato non circostanziato e quella risultante dall’applicazione delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla cornice edittale di cui all’art. 628 cod. pen., Ł ben lontano da quell’ «ampio scarto» (conseguente ad un minimo edittale previsto per l’art. 630 cod. pen. in misura pari a venticinque anni di reclusione), rilevato nella pronuncia della Corte costituzionale n. 151/2025 quale paradigma di irragionevolezza e manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio.
Alla pronuncia consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 29/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.