Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44087 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44087 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata / specifica e infraquinquennale;
Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non certo illogicamente ha fondato l’applicazione della circostanza aggravante predetta su due precedenti penali specifici, risalenti rispettivamente al 2013 e al 2019;
Considerato che il secondo motivo, volto a dedurre la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congrua mente ritenuto ostativi i numerosi precedenti penali riportati dall’imputato, l’assenza di indici positivi e l’evasione dagli arresti domiciliari;
Ritenuto che il terzo motivo, che la censura la violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena, è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella mera enunciazione dei princip giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.