Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18194 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Marino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 giugno 2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 23 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato COGNOME NOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 d
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stesso decreto, illecitamente detenuto, per la cessione a terzi, 40 involucri, del peso complessivo di grammi 50 lordi di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, ed in pari tempo, ceduto a COGNOME NOME grammi 0,5 lordi di sostanza stupefacente del medesimo tipo, in cambio della somma di euro 20,00, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale (in Roma, il 22 dicembre 2022).
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, denunciando la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello confermato l’applicazione della recidiva reiterata, avendo inferito l’aumentata pericolosità sociale del ricorrente principalmente dalla presenza di una precedente applicazione della recidiva reiterata, intervenuta con la condanna per il delitto di cui all’art. 7 comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, divenuta irrevocabile il 2 novembre 2022, nonché dallo scarso iato temporale tra il reato in giudizio e quello per cui sarebbe intervenuta tale condanna. In particolare, si deduce l’apparenza della motivazione, la quale si sarebbe limitata a considerare la precedente applicazione della recidiva, l’esistenza di un ulteriore procedimento pendente, nonché le risalenti condanne per reati contro il patrimonio, di cui l’ultimo giudicato nel 2004, senza accertare in concreto – come stabiliscono i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità – la presenza di una maggiore pericolosità sociale maturata a seguito della commissione dei precedenti delitti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha correttamente motivato in ordine all’aumento della pericolosità sociale rispetto alle condanne richiamate. Il rifermento alla precedente applicazione della recidiva reiterata e allo scarso iato temporale con l’analoga condotta di detenzione e traffico di stupefacenti, per la quale tale recidiva era stata applicata, ha dimostrato il persistere, al momento della commissione del delitto, di un atteggiamento insensibile al precetto penale, che non è stato scalfito dall’inflizione delle precedenti condanne, da cui si ricava la sussistenza di una pericolosità sociale maggiormente radicata. Inoltre, appare corretto anche il riferimento, operato dal giudice di appello, ai precedenti penali più risalenti, relativi ai delitti contro il patrimonio. Merita ricordare, in proposito, che il de di cui al comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 presenta, di fianco all’oggettività giuridica generica di tutela della salute, anche quella specifica d
tutela della società contro le forme di arricchimento derivanti da tipi di illecito penalmente rilevanti (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499). In coerenza con tale principio, la motivazione ha messo in luce come l’imputato, cedendo a terzi la sostanza stupefacente contro una somma di danaro, ha dimostrato di non aver risentito, non soltanto delle condanne più recentemente inflitte, ma anche di quelle più risalenti, relative agli illeciti patrimoniali.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
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