Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32151 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a KHEMISSET (MAROCCO) il 12/01/1993
avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d’appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata il 7 febbraio 2023, all ‘ esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Venezia, con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile di violazioni dell ‘ art. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesse in Venezia-Mestre rispettivamente il 9 aprile e il 17 giugno 2020 e del reato di cui
all ‘ art. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110 accertato in Venezia-Mestre il 17 giugno 2020 .
Con la sentenza confermata in appello è stata ritenuta la continuazione tra i reati ascritti all ‘ imputato e sono state applicate le attenuanti generiche, valutate equivalenti alla recidiva, reiterata e specifica, contestata al capo A) (ritenuto più grave). La pena è stata determinata nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed € 4.000 di multa (pena base, anni due di reclusione ed € 5.200 di multa, aumentata ad anni due, mesi sei di reclusione ed € 6.000 di multa ex art. 81, comma 2, cod. pen., ridotta alla misura indicata per la scelta del rito).
Contro la sentenza della Corte di appello, l ‘ imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge per essere stata ritenuta la recidiva contestata. Il difensore osserva che nel certificato del casellario risulta a carico di COGNOME una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata in data 9 luglio 2014 dal Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Firenze (divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2014) della quale non avrebbe potuto tenersi conto ai fini della recidiva atteso che, come è stato documentato già in primo grado, il reato cui questa sentenza si riferisce è stato dichiarato estinto dal G.U.P. del Tribunale di Firenze con ordinanza in data 27 dicembre 2022, nella quale è stato applicato l ‘ art. 445 cod. proc. pen.
Secondo la difesa, con la sentenza di applicazione della pena pronunciata il 9 luglio 2014, il G.U.P. aveva ritenuto la continuazione tra i reati per i quali procedeva (violazioni dell ‘ art. 73 d.P.R. n. 309/90 commesse dal dicembre 2012 al maggio 2013) e il reato oggetto di un ‘ altra sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Firenze il 21 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 15 aprile 2014 (violazione dell ‘ art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 commessa il 20 maggio 2013). Inoltre, la pena inflitta con la sentenza del 9 luglio 2014 (anni uno, mesi sei di reclusione ed € 2.800 di multa ) era «comprensiva» di quella inflitta per il reato (ritenuto unito dal vincolo della continuazione) oggetto della sentenza precedente.
Muovendo da queste premesse, la difesa sostiene che la dichiarazione di estinzione pronunciata il 27 dicembre 2022 si riferisce a tutti i reati per i quali COGNOME ha riportato condanna definitiva. Sostiene, pertanto, che la ritenuta sussistenza della recidiva sarebbe frutto di un errore di diritto commesso dal giudice di primo grado; un errore che la Corte di appello ha reiterato nel rispondere ai motivi di gravame. In tesi difensiva, tale errore di diritto comporta l ‘ annullamento della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, determinato tenendo conto di una circostanza aggravante che non avrebbe potuto essere ritenuta sussistente.
2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge per non essere stato concesso all ‘ imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che è stato ritenuto non più concedibile, ma lo era in ragione dell ‘ intervenuta estinzione dei reati oggetto delle precedenti condanne a pena sospesa.
Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto l ‘ annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia sia con riferimento alla recidiva (della quale ha chiesto l ‘ esclusione) sia con riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale, essendo necessario motivare nel merito se i precedenti penali precludano una valutazione favorevole alla concessione del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito specificati. Il secondo motivo è assorbito.
Come emerge dalla lettura del capo di imputazione, al capo A) della rubrica è stata contestata ad NOME COGNOME la recidiva reiterata e specifica. Questa circostanza aggravante è stata ritenta sussistente, così come contestata, sia in primo che in secondo grado.
Nell ‘ atto di appello, la difesa di COGNOME ha sostenuto che la recidiva era stata ritenuta per errore, essendo stata ignorata l ‘ ordinanza del G.u.p. presso il Tribunale di Firenze (prodotta al giudice di primo grado) con la quale è stato dichiarato estinto il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Firenze il 9 luglio 2014 (irrevocabile il 2 ottobre 2014).
La Corte di appello ha esaminato il motivo valutandolo infondato. La sentenza impugnata afferma che la recidiva è stata «correttamente ritenuta» (così, testualmente, pag. 8 della motivazione) e osserva: che il precedente rappresentato dalla sentenza di applicazione della pena del 9 luglio 2014 non è l ‘ unico a carico dell ‘ imputato; che dal certificato del casellario emerge un ‘ altra condanna emessa da Tribunale di Firenze il 21 maggio 2013 per una violazione dell ‘ art. 73 d.P.R. n. 309/90 commessa il 20 maggio 2013; che tale condanna (irrevocabile il 15 aprile 2014) non è stata dichiarata estinta con l ‘ ordinanza del 27 dicembre 2022 prodotta dalla difesa.
Nel dolersi di tale decisione il ricorrente sostiene che, con la sentenza di applicazione della pena del 9 luglio 2014, è stato ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del procedimento cui la sentenza di patteggiamento si riferiva e quelli oggetto della sentenza del 21 maggio 2013 ed è stata rideterminata la pena complessivamente inflitta per questi reati. Sostiene, quindi, che l ‘ ordinanza pronunciata ai sensi dell ‘ art. 445 cod. proc. pen. deve essere riferita a tutti i reati per i quali è stata applicata la pena concordata tra le parti. In sintesi, secondo la difesa, anche se nel certificato del casellario giudiziale di Lahraichi sono annotate due condanne, poiché la pena complessivamente inflitta per tutti i reati definitivamente accertati è stata determinata con la sentenza del 9 luglio 2014, la dichiarazione di estinzione dei reati oggetto di quella sentenza, deve essere ritenuta operante per tutti i reati ai quali la pena inflitta si riferisce: dunque, anche per il reato oggetto della sentenza del 21 maggio 2013.
La difesa ha prodotto in giudizio un ‘ ordinanza, pronunciata in data 27 dicembre 2022 dal GUP presso il Tribunale di Firenze. Con questa ordinanza, facendo applicazione dell ‘ art. 445 cod. proc. pen., il Giudice dell ‘ esecuzione ha dichiarato estinto «il delitto di cui alla sentenza di patteggiamento n. 959/14». Dalla parte motiva dell ‘ ordinanza risulta che la sentenza n. 959/14 è stata pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Firenze in data 9 luglio 2014, è divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2014, e aveva ad oggetto continuate violazioni dell ‘ art. 73 d.P.R. n.309/90 commesse in Firenze dal dicembre 2012 al maggio 2013.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, «in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall ‘ art. 445 cod. proc. pen. comporta l ‘ estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva» (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282515; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266119; Sez. 3, Sentenza n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254742).
Questo principio non è stato ignorato dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente la contestata recidiva osservando che il precedente rappresentato dalla sentenza di applicazione della pena del 9 luglio 2014 non è l’unico a carico dell’imputato e nel certificato del casellario è annotata un’altra condanna emessa da Tribunale di Firenze il 21 maggio 2013 per una violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 commessa il 20 maggio 2013.
Dalla lettura del certificato del casellario emerge che, con la sentenza del 9 luglio 2014, il G.u.p. del Tribunale di Firenze ha applicato a Lahraichi la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed € 2.800 di multa «aggiunta in continuazione» alla pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Firenze del 21 maggio 2013
(irrevocabile il 15 aprile 2014). Se è vero, dunque, che con la sentenza di applicazione della pena è stata ritenuta la continuazione tra tutti i reati per i quali l ‘ odierno ricorrente aveva riportato condanna definitiva, è pur vero che la tesi difensiva secondo la quale la pena ‘patteggiata’ sarebbe stata comprensiva della pena inflitta con la prima sentenza di condanna non trova riscontro in atti.
A ciò deve aggiungersi che la causa estintiva prevista dall ‘ art. 445 cod. proc. pen. è destinata ad operare solo in relazione ai reati per i quali è stata chiesta l ‘ applicazione di una pena ai sensi dell ‘ art. 444 cod. proc. pen. e il certificato del casellario giudiziale attesta che la sentenza del 21 maggio 2013 (irrevocabile il 15 aprile 2014) è stata emessa dal Tribunale di Firenze all ‘ esito di giudizio abbreviato.
Tanto premesso, si deve tuttavia rilevare che, come la sentenza impugnata riconosce, ai fini della recidiva non si poteva tenere conto di almeno una delle due condanne risultanti dal certificato del casellario sicché è certo che la recidiva non poteva essere ritenuta sussistente nei termini in cui è stata contestata.
La Corte di appello è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata e specifica in presenza di un ‘ ordinanza che ha dichiarato estinti i reati oggetto di una delle condanne definitive. Nel farlo, ha affermato che la recidiva è stata «correttamente ritenuta», ma nel motivare questa affermazione non ha considerato che la recidiva reiterata e specifica contestata all ‘ imputato presuppone l’esistenza di almeno due condanne per reati della stessa indole i cui effetti penali non siano estinti.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Il secondo motivo di ricorso è assorbito per l ‘ evidente incidenza del trattamento sanzionatorio sull ‘ astratta concedibilità del beneficio della sospensione condizionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME