Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14030 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14030 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME nato il 12/01/1985
avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
41 procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;
41 Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Bolognait difensore Avv. NOME COGNOME con conclusioni scritte, insisteva per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Ilfribunale di Brescia condannava NOME COGNOME per il reato previsto dagli artt. 81, comma 2 e 493-ter cod. pen. ritenendo sussistente l’aggravante della recidiva aggravata reiterata specifica ed infraquinquennale, e riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati contestati; la sanzione finale, tenuto conto della riduzione per rito, veniva determinata in mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 81 e 99 cod. pen.): nonostante il riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale la pena sarebbe stata calcolata senza applicare nessun aumento correlato al riconoscimento dell’aggravante ed applicando un aumento per la continuazione che non considerava quanto previsto dall’art. 8, comma 4, cod. pen. (alla data del commesso reato la recidiva era stata già riconosciuta sette vote al ricorrente).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1.Come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, nonostante il riconoscimento della recidiva (pag. 4 della sentenza impugnata), la Corte di appello non applicava il relativo aumento e definiva l’aumento per la continuazione senza osservare quanto prescritto dall’art. 81, comma 4 cod. pen.
Il Collegio riafferma, sul tale ultimo punto, che il limite di aumento minimo per l continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’a 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenu recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 – 01).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al tribunale di Brescia in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto.
L’affermazione di responsabilità deve essere dichiarata irrevocabile.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena irroganda, con rinvio alfribunale di Brescia in diversa composizione per nuovo giudizio sul
punto. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso, il giorno 6 marzo 2025
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