Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43400 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43400 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPACI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. comma 4, 582 e 585, comma 2, cod. pen. e di cui all’art. 610 cod. pen. (fatto commesso in danno di COGNOME NOME in Isola delle Femmine in data 25 marzo 2013,1;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
che, in data, 21 settembre, sono pervenute conclusioni nell’interesse della parte civile costituita, COGNOME NOME, ammessa al gratuito patrocinio dello Stato, che ha chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per la difesa nel grado;
che in data 10 ottobre 2023 è stata depositata in Cancelleria tramite EMAIL memoria nell’interesse dell’imputato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la prescrizione dei reati contestati, per effetto della contestata e rite circostanza ad effetto speciale della recidiva reiterata, è maturata il 25 marzo 2023, dat successiva alla pronuncia, in data 30 novembre 2022, della sentenza di appello;
che il secondo motivo, che censura l’affermazione di responsabilità dell’imputato per i delit ascrittigli, non è consentito in questa sede, giacché deduce mere doglianze in punto di fatto dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle p medesime (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato circa l’attendibilità e la credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la qu dettagliatamente ricostruito il contesto in cui erano maturate le condotte);
che il terzo motivo, proteso censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche l’eccessività della pena applicata all’imputato, oltre che replicare senza alcun elemento effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruame disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimi comunque, manifestamente infondate, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avve nel caso che occupa (in riferimento all’assenza di elementi positivi e concreti che possano fondare la concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche (tenuto conto, anche, che si tratt di soggetto gravato da plurimi procedenti penali) e che la discrezionalità del giudice di mer stesso nella graduazione della pena non può considerarsi arbitrariamente esercitata ove sia stata valorizzata a tal fine la natura violenta ed aggressiva della condotta; quanto all’ulter doglianza circa l’insussistenza dei presupposti per applicare l’aumento di pena per la recidiva essa è manifestamente infondata, posto che l’imputato era già si:ato dichiarato recidivo qualificato così come risulta dal suo casellario giudiziale, di modo che egli si sarebbe dovu confrontare con tale specifico e decisivo elemento congruamente considerato dalla Corte territoriale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel present giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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