Recidiva Reiterata nello Spaccio: la Cassazione Conferma la Linea Dura
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema cruciale della recidiva reiterata nel contesto dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti. La pronuncia chiarisce i limiti alla discrezionalità del giudice nel concedere attenuanti e nel riconoscere l’ipotesi di minore gravità, specialmente di fronte a un profilo criminale consolidato. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Una ‘Centrale dello Spaccio’ in Casa
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per detenzione a fini di spaccio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack e marijuana. Le indagini avevano rivelato che l’imputato gestiva una vera e propria ‘centrale dello spaccio’ dalla propria abitazione. A conferma di ciò, erano stati rinvenuti non solo la droga, ma anche materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre a un manoscritto con nomi e cifre che attestava una fiorente e redditizia attività illecita. A complicare il quadro, all’imputato era stata contestata l’aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Recidiva Reiterata
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando principalmente due aspetti:
1. Il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità del reato, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
2. L’eccessivo rigore nell’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva reiterata e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La difesa sosteneva che la valutazione dei giudici di merito fosse stata sproporzionata rispetto alla reale entità dei fatti contestati.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello logica, completa e giuridicamente corretta. Secondo la Suprema Corte, la pluralità delle sostanze, la loro quantità, il materiale di confezionamento e il manoscritto contabile erano elementi sufficienti a escludere la lieve entità del fatto, delineando invece un quadro di un’operatività criminale ben strutturata e continuativa, evidenziando l’inserimento del soggetto in circuiti della criminalità organizzata locale.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della recidiva reiterata. La Corte ha affermato che, nel caso specifico, essa non è un mero dato formale, ma l’effettiva ‘estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo’. Tale condizione giustifica una punizione più severa. I giudici hanno sottolineato come l’imputato avesse commesso il reato dopo aver terminato di scontare una pena in detenzione domiciliare per un delitto della stessa natura, dimostrando una ‘notevole pervicacia nel delinquere’.
Inoltre, la Corte ha richiamato l’art. 69, comma 4, del codice penale. Questa norma preclude, nel giudizio di bilanciamento, la possibilità che le circostanze attenuanti prevalgano sulla recidiva reiterata. Nel caso di specie, il giudice aveva correttamente ritenuto le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, senza poterle far prevalere per ridurre la pena, in piena conformità con il dettato normativo.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale: la recidiva reiterata, quando ritenuta dal giudice espressione di una concreta e attuale pericolosità sociale, assume un peso determinante nella commisurazione della pena. Questa decisione conferma che, di fronte a una comprovata persistenza nel commettere reati gravi come lo spaccio di droga, le maglie della discrezionalità giudiziale si restringono. La valutazione non si limita al singolo episodio, ma si estende alla storia criminale del soggetto, che diventa un fattore chiave per determinare una risposta sanzionatoria adeguata e proporzionata alla sua effettiva pericolosità.
Perché i giudici hanno escluso l’ipotesi di reato di minore gravità?
La Corte ha escluso la minore gravità a causa della pluralità delle sostanze stupefacenti detenute (cocaina, crack, marijuana), della significativa quantità, della presenza di materiale per confezionamento e pesatura, e di un manoscritto che documentava una fiorente attività illecita, elementi che configuravano una vera e propria ‘centrale dello spaccio’.
Quali elementi hanno giustificato l’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata?
L’applicazione è stata giustificata dalla dimostrazione di un ‘incremento dello spessore criminale’ dell’imputato. Egli ha manifestato una notevole pervicacia nel delinquere, essendo ben inserito nei circuiti della criminalità organizzata e avendo commesso il nuovo reato dopo aver appena finito di scontare una pena per un delitto della stessa natura.
Le circostanze attenuanti generiche possono prevalere sulla recidiva reiterata?
No. Secondo la sentenza, l’articolo 69, comma 4, del codice penale, preclude che le circostanze attenuanti possano essere giudicate prevalenti sulla recidiva reiterata. Al massimo, come avvenuto in questo caso, possono essere considerate equivalenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27550 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in conferma della sentenza pronunciata dal primo giudice, il ricorrente è st condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art.73, commi d.P.R.309/1990, in ordine alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del t cocaina, crack e marijuana, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Il ricorrente, il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordi mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/19 e, con il secondo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’applicazione recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato la plural delle sostanze stupefacenti detenute nonché la significatività del dato ponderale e la qualità d droga rinvenuta unitamente al materiale per il confezionamento e la pesatura, e un manoscritto, recante cifre e nomi che attesta la fiorente e redditizia attività illecita svolta dall’i giudice a quo ha quindi rilevato che il ricorrente era in grado di gestire una vera e pr “centrale dello spaccio” all’interno della propria abitazione esibendo quindi un evid inserimento nei circuiti della criminalità organizzata gestita a livello locale per conto del svolgeva il ruolo di custode della droga presso la propria abitazione. Dalle cadenze motivazion della sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di seco grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed ‘essendo pervenuti alte loro conclusio attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risul processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
e
, In ordine all’aumento di pena per la contestata e ritenuta recidiva, reiteratavspecifica, il ha affermato che effettivamente quest’ultima costituisce, nel caso concreto, estrinsecazione un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifica perciò una grave punizione, in quanto manifestazione di una notevole pervicacia nel delinquere avendo ricorrente dimostrato di essere ben inserito nei circuiti della criminalità organizzata. Il inoltre, ha fatto richiamo allo stato di disoccupazione dell’imputato che conferma il giu prognostico di recidivanza considerato, peraltro, che il ricorrente ha commesso i fatti per processo dopo aver finito di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare per altro re della medesima indole. L’art. 69, comma 4, cod. pen.,, preclude, del resto, in sede di giudi di bilanciamento, la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, a condizi naturalmente, che quest’ultima sia stata applicata dal giudice. Nel caso in esame, la recid reiterata è stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente dal giudice che non l disapplicata, secondo quanto sarebbe rientrato nelle sue facoltà disc:rezionali, trattandos
aggravante ad applicazione facoltativa, ma la ha ritenuta equivalente rispetto alle attenu generiche.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Presidente
Il Consigliere estensore