Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39949 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39949 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all’affermazione dì penale responsabilità sia alla mancata esclusione della re reiterata, già applicata dal giudice di prime cure.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quant assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto a
Essi, infatti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice di merito, oltre ad inerire, per ciò che rig secondo profilo di censura, al trattamento punitivo che, invece, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame de deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazi della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in pun diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame e del merito hanno dato infatti conto degli element prova in ordine alla responsabilità del prevenuto. In particolare, in sentenz riferimento ad alcuni indizi che, valutati in modo grave, preciso e concord consentono di giungere all’affermazione di penale responsabilità: tra questi, i che il COGNOME risultasse essere il solo possessore delle chiavi dell’aut impiegata a fini di spaccio di strada, a fronte di altri passanti, i quali nell’abitacolo della stessa per acquistare lo stupefacente, ciò essend osservato anche dagli abitanti della zona e riscontrato dai locali carabinier pag. 3), oltre al rinvenimento di un ingente somma di denaro e di sostanza, c stata poi accertata essere cocaina, presso il domicilio del COGNOME.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozi nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto mod procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimi nell’ennesimo giudice del fatto.
Quanto all’invocata esclusione della recidiva reiterata, tratt determinazioni, rispetto ai quali la difesa chiede esclusivamente una rivalutaz fattuale, insindacabili in questa sede qualora esenti da vizi logico-giuridi
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265684).
I giudici del gravame del merito danno conto di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capa a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunci profili di censura.
Nello specifico, la Corte capitolina ha confermato, riprendendo quanto gi affermato dai giudici di prime cure, che il fatto contestato appaia di not significatività in rapporto sia alla natura sia ai precedenti gravanti sul pr (cfr. pagg.3-4).
Si tratta di elementi che denotano quell’aggravio di pericolosità richi dall’applicazione dell’art. 99 cod. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023