Recidiva Reiterata e Prescrizione: L’Impatto sul Calcolo dei Termini
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: l’influenza della recidiva reiterata sul calcolo della prescrizione. La decisione chiarisce come questa particolare aggravante incida sia sul termine ordinario sia su quello massimo, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato e respingendo le eccezioni relative alla presunta violazione del principio del ‘ne bis in idem’.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Prescrizione del Reato
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente sosteneva che il reato si fosse estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado. Il fulcro della sua argomentazione risiedeva nella contestazione del metodo di calcolo dei termini prescrizionali, in particolare riguardo all’impatto della recidiva reiterata ad effetto speciale che gli era stata contestata.
La Corte d’Appello aveva già rigettato tale tesi, uniformandosi all’orientamento prevalente. L’imputato, non soddisfatto, ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando un errore di diritto nella valutazione dei termini di estinzione del reato.
La Decisione della Cassazione sulla Recidiva Reiterata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ribadito con fermezza che la recidiva reiterata, quando riconosciuta come circostanza ad effetto speciale, esplica una duplice funzione nel calcolo della prescrizione, estendendo significativamente i tempi necessari per l’estinzione del reato.
Il Duplice Effetto dell’Aggravante
La Corte ha spiegato che la recidiva in questione incide su due fronti distinti:
1. Sul termine ordinario di prescrizione: ai sensi dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, l’esistenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, come la recidiva in esame, comporta un aumento del tempo necessario a prescrivere.
2. Sul termine massimo di prescrizione: in presenza di atti interruttivi del corso della prescrizione, l’art. 161, secondo comma, del codice penale, stabilisce che l’aumento massimo non può superare una certa soglia, ma questa limitazione non si applica quando è presente, tra le altre, la recidiva reiterata.
Questa duplice valenza, secondo la Corte, non costituisce una violazione del principio del ‘ne bis in idem’ (divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto), né contrasta con le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), come interpretate dalla giurisprudenza sovranazionale. L’istituto della prescrizione, infatti, non rientra nell’ambito di tutela di tale principio.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno richiamato precedenti pronunce (Sez. 4, n. 44610/2023 e Sez. 2, n. 57755/2018) che hanno costantemente affermato la legittimità di questo doppio impatto della recidiva qualificata. La scelta del legislatore di attribuire un peso così significativo a tale aggravante risponde a una logica di maggiore severità nei confronti di chi dimostra una particolare propensione a delinquere.
Nel caso specifico, applicando correttamente questi principi, il termine di prescrizione per il reato di ricettazione, decorrente dal 20 marzo 2010, è stato calcolato in 22 anni, 2 mesi e 20 giorni, con una scadenza fissata al 10 giugno 2032. Di conseguenza, al momento della decisione, il reato non era affatto prescritto. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un punto fermo per gli operatori del diritto: la contestazione della recidiva reiterata ad effetto speciale ha conseguenze estremamente rilevanti sulla durata del processo penale. Essa non solo inasprisce la potenziale sanzione, ma allunga notevolmente i termini di prescrizione, riducendo le possibilità che il reato si estingua per il semplice decorso del tempo. La decisione ribadisce la coerenza del sistema penale nel trattare più severamente le condotte di chi persevera nell’attività criminale, escludendo che tale meccanismo possa essere considerato una duplicazione di sanzione in violazione dei principi fondamentali.
Come incide la recidiva reiterata sui termini di prescrizione?
La recidiva reiterata, se ritenuta circostanza ad effetto speciale, incide doppiamente: aumenta il termine di prescrizione ordinario (ex art. 157 c.p.) e, in presenza di atti interruttivi, consente di superare il limite massimo di aumento del termine previsto dall’art. 161 c.p.
La duplice rilevanza della recidiva reiterata viola il principio del ‘ne bis in idem’?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questa duplice valenza non viola il principio del ‘ne bis in idem’ sostanziale né l’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, poiché l’istituto della prescrizione non rientra nell’ambito di applicazione di tale principio.
Qual è stato il calcolo specifico della prescrizione in questo caso?
Partendo dalla data del 20/03/2010, la Corte ha calcolato un termine di prescrizione complessivo di 22 anni, 2 mesi e 20 giorni, stabilendo che il reato si estinguerà solo il 10 giugno 2032.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2139 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2139 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BUSSOLENGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo, con il quale la mancata declaratoria di estinzione del delitto di cui all’art. 648 cod. pen. per prescrizione intervenuta in data antecedente alla sentenza di primo grado, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui la Corte di appello si è correttamente uniformata;
che, invero, la recidiva reiterata, nella specie ritenuta in capo all’imputato e non contestata nell’atto di appello, è circostanza ad effetto speciale, che incide sia sul calcolo del termine prescrizionale ordinario del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce’, Rv. 285267 – 01 – Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 – 01);
che, conseguentemente, il termine di prescrizione del delitto di ricettazione decorrente, in favor rei, dal 20/03/2010 (giorno della denuncia di furto della vettura ricettata), è pari ad anni 22, mesi 2 e giorni 20 e maturerà il 10 giugno 2032;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.