Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato ad Alcamo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 157, secondo comma, 159 e 161, secondo comma, cod. pen., e all’art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l’intervenuta prescrizione dei reati ascritti all’odiern ricorrente, risulta manifestamente infondato perché in contrasto con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, a mente del quale: «La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocoll n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso COGNOME c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione» (così, ex plurimis: Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè,
Rv. 285267-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272015-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.