Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43415 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43415 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Castellamare di Stabia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), del d. Igs. n 285 del 1992, confermando nel resto la sentenza, con cui NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 336 cod. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen. Tra la sentenza di primo grado (del 09/06/2015) e la citazione a giudizio in appello (del 23/01/2023, a seguito della declaratoria di nullità del primo decreto) era decorso il termine massimo di fase, per cui il reato, commesso il 31/07/2008, si è prescritto anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione agli artt. 133 e 99 cod. pen.
Nella prospettazione difensiva, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena, ricorrendo a mere clausole di stile. Analogamente, per quanto attiene alla recidiva, non ha compiuto al alcun accertamento della relazione qualificata tra tale status e il fatto, che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati preg ress e all’epoca della loro consumazione, di maggiore colpevolezza o di più spiccata pericolosità sociale.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Al ricorrente è contestato il reato di cui all’art. 336 cod. pen, aggravato dalla recidiva reiterata infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen.). La recidiva è stata ritenuta sussistente, tanto in primo che in secondo grado.
Quanto al termine di prescrizione, si deve condividere l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che ritiene che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incida sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 – dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015).
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Tale orientamento non comporta alcuna violazione del principio del ne bis in idem in senso sostanziale, in quanto è la fonte ordinaria ad indicare i criteri per applicare l’elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza.
Non si rinviene nemmeno una violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso NOME vs. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, COGNOME, Rv. 268224; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv. 273490-01).
Pertanto, in caso di recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. il calcolo del termine di prescrizione va eseguito tenendo conto sia dell’aumento previsto dall’art. 157, comma 2, cod. pen. sia dell’aumento previsto dall’art. 161, comma 2, ult. parte, cod. pen. oltre agli eventuali periodi di sospensione.
Di conseguenza, per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., il termine di prescrizione, calcolato tenendo conto della recidiva, ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. pen. è di otto anni e quattro mesi.
Da ciò consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, dall’emissione della sentenza di condanna di primo grado (il 09/06/2015) all’emissione del decreto di citazione in appello (il 03/01/2023, a nulla rilevando il difetto di notifica dello stesso, rilevato in udienza) sono decorsi sette anni, se mesi, tre settimane e quattro giorni, e, cioè, un termine inferiore a quello di fase.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in parte perché non dedotto con i motivi di appello e in parte perché manifestamente infondato.
Tra i motivi di appello, in particolare, non figurava l’esclusione della recidiva, ma solamente la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, poi, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, deve dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Nel caso di specie la sentenza impugnata contiene una adeguata motivazione per l’individuazione di una pena inferiore alla media edittale (mesi 9 e giorni dieci di reclusione), in quanto sottolinea la gravità del fatto e la reiterazione dell minacce rivolte ai militari e ritiene ostative ad un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio le modalità dell’azione, consistite nel tentativo di influire
sull’attività dei pubblici ufficiali facendo valere la propria appartenenza ad una famiglia camorristica.
La declaratoria di inammissibilità impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado (il 23/02/2024, in quanto al termine massimo, tenuto conto delle interruzioni, pari a anni tredici, mesi dieci e giorni venti, vanno aggiunti n. 613 giorni di sospensione del corso della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d e ammende.
Così deciso il 23/10/2024