Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39950 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39950 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
L’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce, il 26 gennaio 2022, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 20 novembre 2020 dal Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73, co. 5 d. P. R 309/1990, con recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen.
Il ricorso si articola in tre motivi, con cui deduce: vizio motivazionale in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato; violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria dell’estinzione del reato per asserita maturata prescrizione dello stesso; vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena e, segnatamente, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorso propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all’esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci sione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, riconosciuti dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal gi dice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26 5482).
Anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, seppur dia atto di conoscere tale consolidata giurisprudenza di questa Corte, si discosta dall’ormai pacifico indirizzo secondo cui “la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del terminebase di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sens dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività” Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018 Ud. (dep. 20/12/2018), Rv. 274721 – 01).
Infine, anche il terzo motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Lecce, che appare corretto nell’esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20.09.2023