Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7048 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7048 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cellino San COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d’appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/01/2025 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del tribunale di Brindisi in data 26/11/2021, ha dichiarato l’estinzione dei reati nei confronti di COGNOME relativamente ai capi B1, B2, B3, B6, B7 ed E della rubrica e ha conseguentemente ridotto la pena inflitta a COGNOME, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 di cui al capo F), ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 5000 di multa confermando nel resto l’impugnata sentenza.
La Corte di appello ha condiviso il percorso motivazionale del giudice di primo grado, il modo in cui sono state valutate e interpretate le emergenze processuale, in particolare il significato dei colloqui telefonici intercettati ed intercorsi tra i soggetti coinvolti alla luce delle circostanze di fatto evidenziate dagli appartenenti alla polizia giudiziaria, in sede di ascolto, di osservazione e controllo e nel verbale di perquisizione del 19/09/2014.
Propone ricorso COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, deducendo due motivi con i quali si deduce vizio della motivazione sulla penale responsabilità dell’imputato per la condotta di cessione a fini di spaccio di una dose di sostanza stupefacente.
2.1 Con il primo motivo si adduce che la Corte d’appello si è riportata alla motivazione del giudice di primo grado in maniera del tutto apodittica, senza analizzare le deduzioni difensive, né fornendo una plausibile ricostruzione in merito agli accadimenti della sera del 19/09/2014, in base a quanto riferito dal testimone appartenente alla Polizia giudiziaria, il quale ha affermato che a causa delle condizioni di scarsa illuminazione non riusciva ad avere una visuale certa di quanto stava accadendo.
2.2 Con secondo motivo si deducono violazione dell’art. 99 cod. pen. e omessa motivazione in ordine sia alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale sia all’esclusione delle circostanze generiche; la Corte d’appello di Lecce ha disatteso il motivo di appello presentato in merito alla ritenuta recidiva e ha citato la stessa solo relativamente all’aumento comminato, motivando in maniera insufficiente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Infatti, esso ripercorre le risultanze processuali senza tenere conto della circostanza che è preclusa, alla Corte di cassazione, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ( ex multis : Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, non mass.).
Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Merita invece accoglimento il primo punto del secondo motivo di ricorso, in quanto la sentenza della Corte di appello di Lecce, nonostante specifico motivo di appello, non espone alcuna motivazione, nemmeno per relationem , in ordine alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, che ha consentito di non dichiarare prescritto il reato residuo attribuito al COGNOME, commesso in data 19.09.2014.
La Corte ha infatti citato l’applicazione dell’aggravante solo in relazione all’aumento di pena applicato, mentre ai fini del riconoscimento della recidiva, sarebbe stato insufficiente anche il mero richiamo all’esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato, posto che l’onere motivazionale impone la valutazione della pericolosità del reo e della maggiore riprovevolezza della condotta.
La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio, in quanto l’annullamento della stessa relativamente all’aggravante conduce necessariamente alla dichiarazione di prescrizione del reato , rispetto al quale, dall’ esame degli atti, non emergono elementi che dimostrino la possibilità di un proscioglimento nel merito alla luce del disposto di cui all’art. 129 cod. proc. pen. atteso che difetta qualsiasi evidenza dell’innocenza dell’imputato, alla luce delle motivazioni dei giudici di merito in ordine al profilo di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 15/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME