Recidiva reiterata: come estende i termini di prescrizione?
La recidiva reiterata è una circostanza aggravante che non solo inasprisce la pena, ma ha un impatto decisivo anche sul tempo necessario perché un reato si estingua per prescrizione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, chiarendo i meccanismi di calcolo e confermando la piena legittimità di un sistema che estende notevolmente i tempi della giustizia per chi delinque più volte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione. L’unica motivazione addotta era l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza d’appello. Secondo la difesa, i termini per perseguire il reato contestato erano ormai scaduti.
La Decisione della Corte sulla recidiva reiterata
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. I giudici hanno stabilito che il calcolo della prescrizione effettuato dalla Corte d’Appello era corretto e che il reato si estinguerà soltanto il 26 dicembre 2027, una data ben lontana da quella della sentenza impugnata. La chiave di volta della decisione risiede proprio nell’impatto della recidiva reiterata contestata all’imputato.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato in dettaglio il calcolo che porta a posticipare la data di prescrizione. Il punto di partenza è il tempus commissi delicti, ovvero il 26 giugno 2014.
Il termine di prescrizione ordinario viene calcolato partendo dalla pena base del reato. Tuttavia, l’art. 157, comma 2, c.p. stabilisce che la presenza della recidiva reiterata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide direttamente sul termine minimo. In questo caso, il termine base è stato aumentato a 9 anni.
Ma l’effetto della recidiva non si ferma qui. In presenza di atti interruttivi del processo (come la sentenza di primo grado), il termine di prescrizione può essere prolungato fino a un massimo stabilito dall’art. 161, comma 2, c.p. La Corte ha confermato che la recidiva reiterata ha una ‘duplice valenza’: incide sia sul termine base (minimo), sia su quello massimo. Di conseguenza, al termine di 9 anni si è aggiunto un ulteriore periodo di 4 anni e 6 mesi, portando il termine massimo di prescrizione ben oltre la data della sentenza d’appello.
Infine, i giudici hanno respinto l’idea che questo doppio effetto possa violare il principio del ne bis in idem (divieto di doppio processo per lo stesso fatto) o l’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Citando una precedente sentenza e la giurisprudenza della Corte EDU (caso Zolotoukhine c. Russia), hanno chiarito che l’istituto della prescrizione ha natura procedurale e non rientra nell’ambito di tutela di tale principio, che riguarda invece le sanzioni di natura penale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. La recidiva reiterata agisce come un potente moltiplicatore dei tempi processuali, garantendo che i soggetti che dimostrano una persistente inclinazione a delinquere non possano beneficiare facilmente dell’estinzione del reato per il decorso del tempo. La decisione afferma con forza che il trattamento più severo riservato ai recidivi reiterati è legittimo e si estende non solo alla determinazione della pena, ma anche alla durata stessa della perseguibilità del reato, senza ledere i principi fondamentali del giusto processo.
Come incide la recidiva reiterata sul termine di prescrizione di un reato?
La recidiva reiterata, essendo una circostanza aggravante a effetto speciale, ha un duplice effetto: aumenta il termine di prescrizione minimo (calcolato sulla pena base) e, in presenza di atti interruttivi, estende anche il termine massimo di prescrizione, posticipando significativamente l’estinzione del reato.
Il doppio effetto della recidiva sulla prescrizione viola il principio del ‘ne bis in idem’?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la duplice incidenza della recidiva reiterata sui termini di prescrizione non viola il principio del ‘ne bis in idem’ né l’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, poiché l’istituto della prescrizione ha natura procedurale e non rientra nell’ambito di applicazione di tale principio.
Quando si estinguerà il reato di falsa attestazione nel caso di specie?
Sulla base dei calcoli effettuati dalla Corte, che tengono conto della recidiva reiterata e degli atti interruttivi, il reato contestato all’imputato si estinguerà per prescrizione il 26 dicembre 2027.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40023 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40023 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino – avendo dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1 in quanto estinto per intervenuta prescrizione e avendo conseguentemente ridetermiNOME la pena – ha confermato la condanna dell’imputato per il residuo reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altr cui all’art. 495 cod. pen. (capo 2);
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2 prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato in quanto il delitto contestato si estinguerà in data 26/12/2027
Nello specifico, il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni 9 (pena base di anni 6 a cui si somma l’aumento di 1/2 per la recidiva reiterata), a cui si aggiunge l’aumento ai sensi dell’art. 161 cod. pen. di anni 4 e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, il 26/06/2014; Corretto il riferimento della sentenza impugnata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 de CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizion (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce’, Rv. 285267 – 01)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025