Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10913 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10913 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 22.11.2024 che aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui all’art. 186, commi 1 e 186 commi 1 e 7 di cui al D.Lvo. n. 285 del 1992.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata prevalenza, all’esito del giudizio bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterat infraquinquennale di cui all’art. 99 co.4 c.p.
Il ricorso è inammissibile. Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le atte costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabil sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei crite valutazione adoperati ( ex multis, Sez. 5 – n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02). Nel caso in esame i giudici di merito, con ragionamento congruo e non illogico, richiamano l’assenza di ulteriori ragioni di mitigazione della pena, in considerazione della vicenda fatt concreta: dagli atti processuali era infatti emerso che il ricorrente ha cagioNOME l’inci nell’intento di eludere i controlli di polizia, e che, contrariamente a quanto sostenuto difesa, non si “sia lasciato raggiungere” in seguito alla fuga iniziale, ma aveva abbandona l’auto tentando la fuga a piedi fino all’intervento degli agenti. Inoltre, i giudici d’appell rimarcato che il ricorrente stava conducendo un veicolo privo di certificato assicurativo, targa sostituita e numero di telaio abraso. Pertanto, la motivazione è ampia, esaustiva congrua, del tutto priva di vizi censurabili in sede di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 10 marzo 2026