Recidiva reiterata e furto in abitazione: la Cassazione conferma il rigore
La recidiva reiterata costituisce un elemento determinante nella quantificazione della pena, specialmente quando si intreccia con reati predatori come il furto in abitazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per l’applicazione delle attenuanti generiche in presenza di precedenti penali specifici e gravi.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di furto in abitazione, aggravato dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (ex art. 62-bis c.p.) rispetto alle aggravanti contestate e alla recidiva stessa. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero dato il giusto peso alla confessione resa dall’imputato durante il procedimento.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato che i motivi di doglianza erano meramente reiterativi di quanto già espresso in appello e privi di una reale specificità. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già fornito una motivazione logica e coerente, escludendo che la confessione potesse assumere una valenza positiva tale da giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Il bilanciamento delle circostanze e la recidiva reiterata
Un punto centrale della decisione riguarda il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. La legge prevede infatti dei limiti stringenti al potere discrezionale del giudice nel bilanciamento delle circostanze (art. 69 c.p.) quando l’imputato presenta una spiccata pericolosità sociale desumibile dai suoi precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla natura aspecifica del ricorso. Il ricorrente non ha saputo contrastare efficacemente l’argomentazione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente evidenziato la mancanza di elementi positivi nel comportamento dell’imputato. La confessione, in particolare, è stata giudicata priva di un reale valore emendativo o collaborativo, restando un atto neutro ai fini della concessione delle attenuanti. Inoltre, la presenza di una recidiva pluriaggravata impedisce, per legge, che le attenuanti generiche possano essere considerate prevalenti.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che la recidiva reiterata non è solo un dato formale, ma un indice sostanziale di pericolosità che condiziona pesantemente il calcolo della pena. Per chi commette reati gravi come il furto in abitazione, la speranza di ottenere sconti di pena legati alle attenuanti generiche si scontra con il rigore normativo volto a sanzionare più severamente chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende completa il quadro di una decisione che non lascia spazio a interpretazioni benevole in assenza di concreti segnali di ravvedimento.
Quando le attenuanti generiche non possono prevalere sulla recidiva?
Le attenuanti non prevalgono quando la legge pone un divieto esplicito di bilanciamento in favore del reo, come spesso accade nei casi di recidiva reiterata e pluriaggravata.
Qual è il valore della confessione nel calcolo della pena?
La confessione non garantisce automaticamente uno sconto di pena; deve essere valutata dal giudice e possedere una valenza positiva concreta per giustificare le attenuanti generiche.
Cosa comporta l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità impedisce l’esame dei motivi nel merito e comporta solitamente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41289 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41289 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 14334/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di furto in abitazione monoaggravato con recidiva reiterata specifica infraquinquennale;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legg vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante speciale e sulla recidiva – è reiterativo e aspecific quanto contrasta, con enunciati del tutto generici, la corretta argomentazione della Corte d appello, legata sia alla mancata valenza positiva della confessione che al divieto di prevalenz delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva pluriaggravata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.