Recidiva reiterata: il divieto di prevalenza delle attenuanti
Nel panorama del diritto penale italiano, il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rappresenta uno dei momenti più delicati della determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della recidiva reiterata in relazione al reato di evasione, chiarendo i limiti invalicabili imposti dal legislatore al potere discrezionale del giudice.
Il caso e il reato di evasione
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il delitto di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando che i giudici di merito non avessero concesso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata. Secondo la difesa, tale bilanciamento avrebbe dovuto portare a una riduzione della sanzione finale, valorizzando elementi soggettivi favorevoli al reo.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha giudicato il ricorso manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che il sistema penale preveda dei blocchi normativi precisi. Quando un soggetto è gravato da una recidiva reiterata o infra-quinquennale, il codice penale impedisce che le attenuanti possano essere considerate prevalenti. Al massimo, esse possono essere dichiarate equivalenti, ma mai superiori nel calcolo del computo della pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul rigore dell’articolo 69, comma 4, del codice penale. I giudici hanno evidenziato come la natura della recidiva reiterata esprima una particolare pericolosità sociale e una spiccata capacità a delinquere che il legislatore ha inteso sanzionare con maggiore severità. Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche non è una scelta facoltativa del magistrato, ma un obbligo di legge che limita il giudizio di comparazione. Nel caso di specie, essendo la recidiva correttamente contestata e provata, ogni doglianza relativa alla mancata prevalenza delle attenuanti risulta giuridicamente insostenibile e, pertanto, rende il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sottolineano le conseguenze processuali di una strategia difensiva basata su motivi manifestamente infondati. Oltre alla conferma della condanna per evasione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce che la recidiva reiterata costituisce un ostacolo insormontabile per chi mira a ottenere sconti di pena significativi attraverso il solo riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando la linea dura del sistema sanzionatorio contro la reiterazione dei reati.
Si possono far prevalere le attenuanti sulla recidiva reiterata?
No, il codice penale vieta espressamente che le circostanze attenuanti siano considerate prevalenti rispetto alla recidiva reiterata o infra-quinquennale.
Cosa accade se si presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Qual era il reato contestato nel caso analizzato?
Il caso riguardava il reato di evasione, commesso da un soggetto che si era sottratto alla custodia legale nonostante i precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5805 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5805 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 26099/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art cod pen. );
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che la difesa lamenta la mancata prevalenza delle circostanze )7, GLYPH attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen. sulla contestata recidiva/ e manifestamente infondato stante il divieto, posto dall’art. 66, comma 4, cod. di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata e quinquennale di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026