Recidiva reiterata e continuazione: la guida alla sentenza
La corretta applicazione della Recidiva reiterata rappresenta un tema cruciale nel diritto penale, specialmente quando si intreccia con l’istituto della continuazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente i confini di questo rapporto, confermando che la presenza di un disegno criminoso unitario non esclude l’aggravamento della pena per chi ha già precedenti penali significativi.
Il caso nasce da una condanna per minaccia aggravata, in cui l’imputato contestava la qualificazione della recidiva. Secondo la tesi difensiva, il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di precedenti condanne avrebbe dovuto mitigare la natura della recidiva, trasformandola da reiterata a semplice. Questa distinzione non è meramente terminologica, ma ha un impatto diretto sul calcolo finale della sanzione detentiva.
Il conflitto tra istituti giuridici
Il cuore del problema risiede nell’interpretazione dell’Art. 99 del Codice Penale. La difesa ha tentato di sostenere che la continuazione, unificando idealmente più condotte sotto un unico progetto, dovesse influenzare la valutazione della pericolosità sociale del reo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha una visione differente e consolidata su questo punto specifico.
La Corte ha evidenziato come la recidiva e la continuazione operino su piani distinti. Mentre la continuazione guarda alla struttura del reato e all’intenzione dell’autore nel compiere più azioni, la recidiva valuta la storia criminale del soggetto e la sua propensione a delinquere nuovamente nonostante le precedenti condanne subite.
La decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si basa sul principio di diritto secondo cui non esiste incompatibilità tra i due istituti. Una sentenza che riconosce la recidiva reiterata basandosi su precedenti condanne, anche se queste ultime erano state unificate dalla continuazione, è pienamente legittima e non censurabile in sede di legittimità.
Oltre al rigetto nel merito, la Corte ha applicato le sanzioni processuali previste per i ricorsi infondati. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, sottolineando il rigore del filtro di ammissibilità in Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si poggiano su un orientamento giurisprudenziale prevalente e costante. I giudici hanno richiamato precedenti storici delle Sezioni Unite per confermare che il riconoscimento della continuazione non neutralizza gli effetti della recidiva. La valutazione della reiterazione si fonda sul dato oggettivo delle condanne passate, indipendentemente dal fatto che i reati che le hanno generate fossero tra loro collegati da un unico disegno criminoso. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta corretta e priva di violazioni di legge.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la strategia difensiva volta a declassare la recidiva attraverso l’istituto della continuazione non trova spazio nel nostro ordinamento. Per i professionisti e per i cittadini, questo provvedimento serve a ricordare che la storia giudiziaria di un individuo mantiene il suo peso specifico nel determinare la gravità della pena per nuovi reati. La chiarezza della Cassazione su questo punto contribuisce alla certezza del diritto e alla prevedibilità delle decisioni giudiziarie in ambito penale.
La continuazione tra reati esclude la recidiva reiterata?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non esiste incompatibilità tra i due istituti e la recidiva può essere applicata anche se i reati precedenti erano in continuazione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Qual è la differenza tra recidiva semplice e reiterata?
La recidiva semplice si applica a chi commette un reato dopo una condanna, mentre quella reiterata riguarda chi commette un nuovo reato essendo già stato dichiarato recidivo in precedenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1035 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1035 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia aggravata.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunz violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione della recidiva come “semplice anziché ” reiterata” in ragione del riconoscimento della continuazione con i reati di cui sentenza definitiva del Tribunale di Torino del 20 dicembre 2017, è manifestamente infondato giacché il Collegio accede alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte – di cui Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 è recente espressione, in linea con Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 205543 – secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, non è censurabile la sentenza che ab riconosciuto la recidiva reiterata avuto riguardo a precedenti condanne tra le quali era st riconosciuta la continuazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il President
Il Consigliere Estensore