Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50416 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50416 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., commesso il 23 settembre 2011, con riconoscimento della recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che eccepisce l’intervento decorso del termine prescrizionale, è manifestamente infondato poiché la determinazione, sostenuta in ricorso, in dieci anni del termine massimo di prescrizione si fonda su premesse contrastanti rispetto ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, in forza dei quali «la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso RAGIONE_SOCIALE c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione» (cfr. per tutte Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490);
Considerato pertanto che, nella specie, non è ancora decorso, neppure ad oggi, il termine massimo di prescrizione del reato in rassegna, pari a sedici anni e otto mesi (prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. pen.: dieci anni tenuto conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 99 comma quarto, seconda parte, cod. pen.; + 2/3 per la recidiva reiterata ex art. 161 cod. pen.);
Rilevato che la memoria difensiva, trasmessa a sostegno della eccezione di prescrizione, incorre nel medesimo errore del ricorso quando espone il calcolo del termine prescrizionale massimo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023