Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48397 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48397 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, è privo di specificità e manifestam infondato in quanto, ritenuta sussistente la recidiva reiterata anche dal giudice dell’appel veda pag. 1), non era né è decorso il termine di prescrizione, secondo quanto previsto dal dat normativo di cui agli artt. 99, 157, 161 e 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/20 Saetta, Rv. 274721);
ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di prova dell’elemento soggettivo del reato, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Ana Rv. 276428; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del lo convincimento (si veda pag. 1);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.