Recidiva Reiterata e Attenuanti: Limiti e Conseguenze secondo la Cassazione
L’applicazione della recidiva reiterata rappresenta uno snodo cruciale nel diritto penale, capace di influenzare significativamente la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti entro cui le circostanze attenuanti generiche possono essere bilanciate con questa specifica aggravante. Analizziamo il caso per comprendere la logica della Suprema Corte e le implicazioni pratiche della sua decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato una condanna di primo grado per il reato di furto in concorso. L’imputata, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando un’unica questione giuridica. La difesa, inoltre, aveva tentato di presentare una memoria difensiva, che però non è stata presa in considerazione dai giudici perché depositata tardivamente, oltre il termine di 15 giorni liberi prima dell’udienza previsto dal codice di procedura penale.
L’impatto della Recidiva Reiterata sul Giudizio di Bilanciamento
Il cuore del ricorso si concentrava sulla richiesta di far prevalere le circostanze attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, contestata all’imputata. In sostanza, la difesa sosteneva che le attenuanti avrebbero dovuto avere un peso maggiore nel calcolo della pena finale rispetto alla condizione di recidiva.
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si basa su un preciso e invalicabile paletto normativo.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su una norma chiara e inequivocabile: l’articolo 69, ultimo comma, del codice penale. Questo articolo stabilisce un divieto esplicito di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche quando al colpevole viene contestata la recidiva reiterata, come previsto dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.
Secondo i giudici, il motivo di ricorso proposto dalla difesa ignorava completamente questo divieto di legge. Pertanto, la richiesta non solo era infondata, ma ‘manifestamente’ infondata, poiché si scontrava con una disposizione normativa che non lascia spazio a interpretazioni alternative. Di fronte a un divieto così netto, il giudice non ha alcuna discrezionalità nel far prevalere le attenuanti generiche. L’inammissibilità del ricorso è stata la conseguenza diretta di questa palese violazione di legge, che ha portato alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La recidiva reiterata non è un’aggravante comune, ma una condizione che la legge considera di particolare gravità, tanto da escludere la possibilità che le attenuanti generiche possano prevalere su di essa. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso che ignora un divieto di legge così esplicito è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione conferma la volontà del legislatore di trattare con particolare rigore chi, nonostante precedenti condanne, persevera nella commissione di reati.
Le circostanze attenuanti generiche possono sempre prevalere sull’aggravante della recidiva?
No, la legge vieta esplicitamente che le circostanze attenuanti generiche possano prevalere sulla recidiva reiterata, come stabilito dall’art. 69, ultimo comma, del codice penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto la richiesta della difesa ignorava un divieto di legge esplicito, ovvero l’impossibilità di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4064 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4064 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BASSANO DEL GRAPPA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 624 cod. pen.
Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicamente dall’AVV_NOTAIO in data 10/12/25 – nell’interesse della ricorrente – in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all’udienza di cui all’art. 611, comma proc. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quanto al dinie della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifi infraquinquennale – è manifestamente infondato perché ignora il divieto di prevalenza sancit dall’art. 69, ultimo comma, cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025
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Il Presidente