Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33275 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33275 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Taurianova (RC) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della Corte Appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME che, riportandosi alla memoria depositata in atti, chiede l’annullamen con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione de trattamento sanzionatorio, in conseguenza della intervenuta prescrizione d reati relativi alle fatture del 2010, ritenuta l’inammissibilità dei restanti mo ricorso.
udito il difensore avvocato COGNOME NOME che chiede l’annullamento dell sentenza.
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata la sentenza emessa il 2 novembre 2023 dalla Corte di appell di Torino di conferma della pronuncia del 15 febbraio 2021 del Tribunale di Biel che ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver emesso più fatture per operazi inesistenti negli anni 2010, 2011 e nel 2012, in qualità di socio unico e rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, al fine di consentire alla ” RAGIONE_SOCIALE,” l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalen
alla contestata recidiva reiterata, alla pena di mesi sei di reclusione, pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, affidandosi a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), proc. pen., illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, relativame giudizio di inesistenza delle operazioni commerciali oggetto di fatturazi Osserva il ricorrente che la Corte di appello è caduta in un errore di valuta laddove ha ritenuto impossibile che l’imputato avesse potuto effettuare, trami propria azienda, i lavori di sistemazione della cava in un periodo antecedent rinnovo, intervenuto solo il 31 dicembre 2011, dell’autorizzazione all’uso d stessa da parte del Comune di Buronzo in favore della RAGIONE_SOCIALE. Si premett che la concessione dell’uso della cava era risalente al 2006, a quando il Trib di Vercelli, con sentenza del 20 settembre 2006 aveva concesso il diritt coltivazione della cava di sabbia e argilla e che, in ogni caso, vi erano s tempo vari interventi di più enti giuridici che avevano concesso l’uso della s Si deduce che la Corte di appello non ha valorizzato un dato importante, ossia l’autorizzazione comunale all’uso della cava era subordinata alla mess sicurezza del cantiere, per cui i lavori svolti dalla ditta del ricorrente e solo obbligatori e legali, ma addirittura necessari, perché funzionali alla me sicurezza.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, c 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento della prova in relazione alla valu delle emergenze processuali. Si deduce che la corte territoriale non ha valuta prove idonee a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori, emergenti puntuali, precise e dettagliate dichiarazioni rese dall’imputato, che non av potuto fornire una mole così vasta e dettagliata di informazioni, passaggi, tecnici, mezzi utilizzati, se non avesse effettivamente svolto i lavori assumono inesistenti. Quanto alla cessione del ramo di azienda tra la RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE si evidenzia che le fatture emesse prima della cessione risaliva soltanto a due giorni prima e ciò dimostra che i contatti tra le due aziende già v essere. Si contesta inoltre la patente di inattendibilità data al teste solo per ritenere parimenti inattendibile l’imputato.
2.3 Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, let cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale riferimento agli artt. 2, 157 e 161 cod. pen., in relazione agli artt. 8 e 17 74 del 2000. Si osserva che per i fatti commessi dall’imputato prima del settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 13 agosto 2011, n. 138) il
necessario a prescrivere è quello previgente alla riforma, ossia il termine mas di sette anni e mezzo; solo dopo il 17 settembre 2011, con il nuovo art. 17, co 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, i termini di prescrizione sono stati elevati di u ed essi vanno calcolati considerando altresì la modifica, in punto di pena, op dal d.l. n. 138 del 2011, che ha elevato la pena minima per il reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 da sei mesi di reclusione ad un anno e sei mesi di reclu Ne deriva che, anche tenendo conto dell’aumento per la recidiva reitera quantomeno le fatture n. 11 (del 10 novembre 2010) e n. 12 (del 10 novembre 2010) sono relative a reati prescritti prima della sentenza di appello.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha ch l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in conseguenza della intervenu prescrizione dei reati relativi alle fatture del 2010; l’inammissibilità dei motivi del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in relazione a tutti i motivi di doglianza.
Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivaz nel caso in esame ricorre la c.d. “doppia conforme” e la sentenza di appello, sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze posso essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisional (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; in termini conformi, S 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 444 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01).
1.1 Tanto premesso, occorre rilevare, quanto al primo motivo di doglianza che questa Corte non può rivalutare i fatti storici accertati nel corso dei merito e valutati con congrua motivazione. Come autorevolmente sancito da Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944, l’indagine di legitti sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dove sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espress volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico app argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilit verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è av per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisiz processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, anche Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
1.2 Nessuna censura può essere mossa ai giudici di merito che hanno evidenziato, con un percorso argomentativo logico ed adeguato, che le prime du fatture risultano emesse per attività compiute quando la RAGIONE_SOCIALE non avev titolo per disporre lavori sulla cava e superano, per il loro ingente l’ammontare di eventuali opere per la messa in sicurezza delle zona; le succes fatture, al pari delle prime, risultano antecedenti all’autorizzazione all’e della cava ed anche le ultime fatture non risultano compatibili, ma sono a smentite da quanto riferito dai testi ascoltati nel corso dell’ist dibattimentale, che hanno dato conto della mancata o estremamente ridott coltivazione della cava e parallelamente sulla scarsa rilevanza dei lavori.
Egualmente inammissibile è il secondo motivo di doglianza, con il quale deduce il travisamento della prova in relazione alla valutazione delle emerge processuali, con particolare riferimento alle dichiarazioni dell’imputato.
2.1 Sul punto va chiarito che, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che s stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 28 Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, RAGIONE_SOCIALE Gumina e altro, Rv. 269217).
2.2 Nel caso che occupa il travisamento della prova viene riferito, in parte dichiarazioni rese dai tesi COGNOME COGNOME, dei quali vengono riportati di affermazioni per suffragare che la società dell’imputato avesse effettivam eseguito i lavori, sui quali tuttavia i giudici di merito motivano (pag sentenza) offrendo una lettura, conforme, nel senso della inesistenza dei la con argomentazione che, come analizzato nel primo motivo di censura, appare logica ed adeguata; in altra parte, il travisamento della prova verrebbe in r in relazione alle dichiarazioni dell’imputato, lungamente riportate a pag. ricorso, con tutta una serie di indicazioni di dettaglio non indicate nei mo appello, nel quale il riferimento a tali dichiarazioni era contenuto in poch righe, laddove si è affermato che, a fronte delle risultanze processuali, l’im aveva fornito una dettagliata descrizione dello stato iniziale della cava, dell attività rese dalla RAGIONE_SOCIALE, specificanclohe solo per mettere in sicurezza la fu necessario acquistare un escavatore i valore di 60.000 euro. Su tali affermazioni
la Corte di appello motiva con un percorso logico che valorizza tutte le emergenze processuali, contrastanti con il ‘narrato offerto dall’imputato, risulta immune da censure, con conseguente inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso.
3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
3.1. La disposizione dell’art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, rubricata “interr della prescrizione” è stata interpolata in sede di conversione del d.l. 13 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 1 che, con l’art. 1, comma 1, ha disposto la modifica dell’art. 2 di. introducendo il comma 36-vides semel, disposizione, questa, che ha previsto l’aggiunta, all’art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, del comma 1-bis, (“I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decr elevati di un terzo”).
Correttamente il difensore rileva che tale disposizione, introdotta in se conversione del d.l. n. 138 del 2011 si applica ai fatti successivi alla data di in vigore della legge di conversione, e dunque dalla data del 17 settembre 201
Prima del 17 settembre 2011 il termine di prescrizione, per il delitto d all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, non va, dunque, elevato di un terzo e la pres va calcolata tenendo presente che la disposizione è stata a sua volta intere dalla modifica operata dall’art. 39, comma 1, lett. I), d.l. 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni (ma non in parte qua) dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha sostituito le parole “un anno e sei mesi a sei”, dalle attuali a otto”.
3.2. Nel caso di specie, il termine di prescrizione, per tutte le fat contestazione è di sei anni, decorrente dalla data di emissione della fattu applicazione dei principi giurisprudenziali in tema, secondo cui il deli emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 d.lgs. 1 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione del fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di impost nel momento di emissione dell’ultima di esse, non essendo richiesto che documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi. (Fattispec cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del r ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elem cui desumere la data reale di emissione del documento). (Sez. 3, n. 47459 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865-01).
Al fine di determinare il tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell’art comma secondo, cod. pen., occorre tuttavia considerare la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sulla pena: ai sensi dell’ comma quarto cod. pen., la recidiva contestata importa un aumento di pena dell
metà e quindi il termine per la prescrizione è di nove anni (sei, cui si aggiu metà, pari a tre).
Tale termine, a sua volta, tenuto conto della interruzione della prescriz va aumentato di due terzi ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen considerazione della recidiva contestata e quindi di sei anni, così pervenend un termine complessivo di prescrizione pari a quindici anni, al quale per vanno aggiunti i giorni in cui la prescrizione è stata sospesa (pari a 491 gio
3.3 La recidiva reiterata contestata all’imputato incide infatti “due volte prescrizione: una prima volta ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. p una seconda, in base all’art. 161, comma secondo, cod. pen. Sul punto ques collegio fa proprio (2ER quanto affermato di recente da Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267-01 secondo cui «La recidiva reiterata, in quan circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescri minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, c pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpre dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso COGNOME c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione».
In ragione di quanto esposto i delitti relativi alle fatture del 2010 no prescritti e non lo erano neanche prima della sentenza della Corte di appello, conseguente manifesta infondatezza del terzo motivo di doglianza.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto d sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e conside che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “v in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone c ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in f della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 02/07/2024.