Recidiva reiterata: i criteri della Cassazione per il riconoscimento
La recidiva reiterata costituisce un elemento determinante nella commisurazione della pena, riflettendo la maggiore capacità a delinquere del reo. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha analizzato i presupposti necessari affinché tale aggravante possa essere legittimamente applicata, ponendo l’accento sulla necessità di una motivazione rigorosa riguardante la pericolosità sociale del soggetto coinvolto.
Recidiva reiterata e pericolosità sociale
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato che contestava l’applicazione della recidiva nel giudizio di appello. La Suprema Corte ha rilevato come il motivo di ricorso fosse generico e non avesse affrontato specificamente la tipologia di recidiva contestata. Secondo l’orientamento consolidato, il riconoscimento della recidiva non è un automatismo derivante dal semplice dato numerico dei precedenti, ma richiede una valutazione qualitativa della condotta complessiva del reo.
Il ruolo dei precedenti nella recidiva reiterata
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è sufficiente che al momento del nuovo reato l’imputato risulti gravato da più condanne definitive. Tali condanne devono essere espressione di una maggiore pericolosità sociale, che il giudice ha l’obbligo di illustrare con una motivazione specifica e adeguata. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato atto della presenza di numerosi, recenti e specifici precedenti penali, giustificando così l’aggravamento della sanzione.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla carenza di specificità dei motivi di appello, che rende il successivo ricorso per Cassazione inammissibile. È stato inoltre ribadito il principio secondo cui il contrasto giurisprudenziale in materia è stato risolto dalle Sezioni Unite nel 2023. La valutazione della pericolosità sociale deve basarsi sulla natura e sulla tempistica dei reati precedenti, i quali devono rivelare una persistente inclinazione al crimine che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo. La presenza di precedenti penali recenti e della stessa indole è stata considerata prova sufficiente della maggiore pericolosità.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Questa decisione conferma l’importanza di una difesa tecnica che sappia contestare puntualmente i presupposti della recidiva sin dal secondo grado di giudizio. La corretta applicazione dei criteri di pericolosità sociale rimane il baluardo contro applicazioni automatiche e ingiustificate delle aggravanti penali, richiedendo sempre un nesso logico tra il passato criminale e l’attuale condotta del reo.
Quando si applica la recidiva reiterata?
Si applica quando un soggetto già condannato per più reati commette un nuovo delitto che dimostra una maggiore pericolosità sociale.
È obbligatoria una motivazione specifica per la recidiva?
Sì, il giudice deve spiegare perché i precedenti penali indichino una reale e attuale pericolosità del soggetto nel caso concreto.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39639 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39639 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuta l’inammissibilità del motivo dedotto in punto di contestazione della recidiva perché dedotto specificamente nei motivi di appello con riguardo al tipo di recidiva contestata considerato, inoltre, che il contrasto rilevato è stato risolto della decisione assunta dalle S Unite all’udienza del 30 marzo 2023 nel senso che ai fini del riconoscimento della recidi reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti grav da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, e che a detto criterio si s attenuti i giudici di merito che hanno dato atto dei numerosi, recenti e anche speci precedenti penali dell’imputato;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Cons. ; re estensore
Il Pre idente