Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6036 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6036 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con l quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 1 e 4 d.P.R. 309/1990, p senza autorizzazione, illecitamente detenuto, per la cessione a terzi, sostanza stupefacente d tipo hashish e sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre 3 involucri contenenti sosta stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di grammi 175,541 (di cui grammi 133,248 di principio attivo, da cui sono ricavabili 881,7 dosi medie singole).
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivaz in ordine all’applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e alla mancata applicaz delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione o in misura equivalente.
In ordine alla recidiva, si osserva che il giudice deve valutare se la reiterazione dell’ sia sintomo effettivo di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo aut avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qua grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mer indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, 27/05/2010 35738).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato i precedenti penali dell’impu recenti e specifici rispetto al fatto oggetto di giudizio, evidenziando la continuità dell’iter quale indice di una maggiore pericolosità, intesa come propensione a delinquere e concreta probabilità di commissione di nuovi reati, giustificando così l’aumento di pena. È stato, in rilevato che l’imputato era stato arrestato e condannato in primo grado per un ulteriore reato art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, circostanza che conferma il giudizio di pericolosità.
Infine, il motivo concernente l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mis prevalente alla contestata aggravante non è ammissibile, non essendo stato dedotto con l’atto di appello ;d elle le stesse sono / comunque / state riconosciute dal primo giudice in regime di equivalenza.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025 DEPO 9J ITATA N I CT I N. 3 NCE , 71 .6 R IA