Recidiva reiterata e pericolosità sociale: il caso dell’espulsione dello straniero
Nel panorama del diritto penale italiano, la valutazione della personalità del reo gioca un ruolo fondamentale nella determinazione della pena e delle misure amministrative correlate. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico riguardante la recidiva reiterata e l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione per un cittadino straniero dedito ad attività illecite.
Il contesto del ricorso e la recidiva reiterata
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze. Il ricorrente contestava principalmente due punti: il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e l’ordine di espulsione dal territorio nazionale. Secondo la difesa, la motivazione del giudice di merito non avrebbe considerato adeguatamente alcuni aspetti della vita privata dell’uomo.
La Suprema Corte, tuttavia, ha rilevato come i motivi del ricorso fossero affetti da genericità. Il giudice d’appello aveva infatti fornito una motivazione congrua, evidenziando un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, descritto come stabilmente inserito in un circuito criminale legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’espulsione e l’assenza di legami familiari
Un punto centrale della decisione riguarda la misura di sicurezza dell’espulsione. Questa viene applicata quando viene ravvisata una pericolosità sociale del soggetto. Nel caso di specie, tale pericolosità è stata desunta dalla reiterazione di condotte criminali analoghe, portate avanti senza soluzione di continuità.
L’imputato aveva cercato di opporsi all’espulsione citando la presenza di un figlio maggiorenne nato in Italia. Tuttavia, la Corte ha sottolineato la mancanza di prove relative a un effettivo rapporto di convivenza o a un radicamento territoriale meritevole di protezione. In assenza di un legame familiare concreto e documentato, l’interesse pubblico alla sicurezza prevale sulla permanenza del cittadino straniero nel territorio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sull’inammissibilità del ricorso dovuta alla mancanza di un confronto critico effettivo con le valutazioni del giudice di merito. La Suprema Corte ha ribadito che le valutazioni sulla recidiva reiterata e sulla pericolosità sociale, se adeguatamente e logicamente motivate nel merito, sono insindacabili in sede di legittimità. Il giudice di merito ha correttamente interpretato i segnali di allarme derivanti dalla condotta di vita del ricorrente, caratterizzata dalla commissione sistematica di reati.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione conferma il rigore della giurisprudenza nei confronti di soggetti che manifestano una spiccata attitudine a delinquere. La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., non solo la conferma delle sanzioni precedenti ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, determinata in questo caso in tremila euro. Il provvedimento sottolinea come il radicamento familiare non possa essere un mero dato formale, ma debba essere provato per bilanciare correttamente il giudizio di pericolosità sociale.
Quando la Cassazione considera inammissibile un ricorso sulla recidiva?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici e non contrastano direttamente le valutazioni logiche fornite dal giudice di merito sulla personalità del reo.
È possibile evitare l’espulsione se si ha un figlio nato in Italia?
La sola presenza di un figlio non basta; è necessario fornire prova di un effettivo rapporto di convivenza e di un reale radicamento sociale nel territorio nazionale.
Quali sono le conseguenze pecuniarie di un ricorso inammissibile?
L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma variabile, solitamente tra i 1000 e i 3000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7893 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7893 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rg. 27230/25
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale rimarcando il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato stabilmente inserito nell’attività criminosa dello spaccio di sostanze stupefacenti e sia sull’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione per la ravvisata pericolosità sociale desunta correttamente dalla reiterazione di condotte di reato analoghe senza soluzione di continuità, oltre che dell’assenza di un radicamento nel territorio meritevole di apprezzamento in ragione di quanto considerato in tema di recidiva e di legami familiari (assenza di prova di rapporto di convivenza con il figlio maggiorenne nato in Italia);
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
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