Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40600 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquiquennale, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è arrestata alle risultanze del casellario giudiziale ma ha messo in rapporto ai numerosissimi precedenti penali dell’imputato (31) anche per delitti contro il patrimonio con il nuovo episodio delittuoso, di identica natura, al fine di ricavarne il requisito sostanziale della maggiore pericolosità sociale;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una mitigazione del trattamento sanzionatorio;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023