Recidiva Reiterata: La Cassazione Spiega i Criteri di Valutazione
La valutazione della recidiva reiterata rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, influenzando direttamente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui criteri che il giudice di merito deve seguire per motivare l’applicazione di questa aggravante e sui limiti del bilanciamento con le circostanze attenuanti. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro la Valutazione della Recidiva
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando in particolare la decisione dei giudici di non escludere la recidiva. A suo avviso, la Corte territoriale non aveva adeguatamente giustificato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Recidiva Reiterata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un duplice ordine di ragioni, che confermano la correttezza dell’operato della Corte d’Appello e ribadiscono principi consolidati in materia di recidiva reiterata.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni fornite dalla Suprema Corte sono chiare e si articolano in due punti fondamentali.
1. La Corretta Argomentazione sulla Sussistenza dell’Aggravante
In primo luogo, la Cassazione ha sottolineato che la Corte territoriale ha correttamente adempiuto al suo onere motivazionale. La valutazione sulla recidiva non può fondarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. Al contrario, il giudice deve esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti.
Nel caso specifico, era stata evidenziata la personalità negativa del ricorrente, già gravato da diverse condanne per delitti contro il patrimonio. La reiterazione delle condotte criminose è stata considerata espressione di un’accentuata pericolosità sociale e di una perdurante inclinazione al delitto, che ha agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato. La motivazione, quindi, è stata ritenuta congrua e conforme ai principi giurisprudenziali.
2. La Logicità del Bilanciamento tra Circostanze
In secondo luogo, la Corte non ha riscontrato alcuna illogicità nel trattamento sanzionatorio. I giudici di merito avevano effettuato il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata e infraquinquennale, concludendo per la loro equivalenza. Questa scelta, spiega la Cassazione, rappresenta il risultato più favorevole possibile per l’imputato.
Infatti, l’art. 69, quarto comma, del codice penale, vieta esplicitamente la prevalenza delle attenuanti generiche su questo tipo specifico di recidiva. Di conseguenza, la decisione di ritenerle equivalenti non solo è logica, ma è anche l’unica opzione, oltre alla prevalenza dell’aggravante, consentita dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali. Primo, la motivazione sull’applicazione della recidiva deve essere sostanziale e basata su una valutazione complessiva della personalità del reo e del suo percorso criminale, non su un mero automatismo. Secondo, il potere discrezionale del giudice nel bilanciamento delle circostanze trova un limite invalicabile nella legge, in particolare quando si confronta con forme qualificate di recidiva come quella reiterata e infraquinquennale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando il giudice può applicare l’aggravante della recidiva?
Il giudice non la applica automaticamente. Deve valutare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il legame tra il nuovo reato e le condanne passate, verificando se la condotta pregressa indica una persistente inclinazione al delitto che ha influenzato la commissione del nuovo fatto.
Come si bilanciano le attenuanti generiche con la recidiva reiterata infraquinquennale?
Secondo la legge (art. 69, comma quarto, c.p.), in presenza di recidiva reiterata, il giudice non può far prevalere le circostanze attenuanti generiche. Può solo dichiarare l’equivalenza tra le circostanze (come nel caso di specie, che è il risultato più favorevole per l’imputato) o la prevalenza dell’aggravante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ perché la Corte di Cassazione non ha riscontrato alcun vizio nella sentenza impugnata. La motivazione sulla sussistenza della recidiva era adeguata e il bilanciamento tra le circostanze era stato operato correttamente e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19516 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19516 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il 12/06/1982
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato nei confronti dell’odierno ricorrente e, in particolare, all’omessa esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni di seguito esposte;
che, preliminarmente, deve ossérvarsi come, contrariamente a quanto contestato, la Corte territoriale ha congruamente assolto all’onere argomentativo sulla sussistenza dei presupposti della suddetta aggravante, in conformità con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice sul punto non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapport esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si è dato conto della negativa personalità del ricorrente, gravato da diverse condanne per delitti contro il patrimonio, sottolineando come la reiterazione delle condotte criminose da lui realizzate sia effettiva espressione della sua accentuata pericolosità sociale);
che, inoltre, deve ravvisarsi come nessun profilo di illogicità è dato riscontrarsi nel trattamento sanzionatorio come definito dai giudici di merito nei confronti dell’odierno ricorrente, avendo questi concluso il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata e infraquinquennale lui applicate riconoscendo l’equivalenza delle prime rispetto alla seconda, e dunque nel modo per lui più favorevole possibile, essendo preclusa la prevalenza delle prime rispetto alla seconda in base a quanto previsto dal disposto normativo di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen.; ·
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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e
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.