Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PIOVE DI SACCO il 07/11/1984
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia dell’H novembre 2024 con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo che lo ha condannato per il reato di furto aggravato.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine all applicazione della recidiva, al bilanciamento delle attenuanti con la recidiva e alla dosime della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale i ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamen dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del re ( gravato da precedenti per furto e rapina) nel settore dei reati contro il patrimonio (Sez. U 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Relativamente, poi, al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relati giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale doven ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 – 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 – 01). La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza richiamando la genericità del motivo di appello e motivazione del primo giudice, considerando che l’imputato non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La recidiva reiterata specifica impedisce poi, ai sensi dell’art. 69, comma 4, cod. pen. il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. In proposito, va ricordato che questa Corte di legittimità h ripetutamente affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cos nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza de attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. p trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuan comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmen sanzionati GLYPH (Sez. 3 – n. 29723 del 22/05/2024, GLYPH Placentino, GLYPH Rv. 286747 GLYPH – GLYPH 01; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 269522 – 01).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
processuali
01 versamenti
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigl ere estensore
GLYPH
,
Il Pre GLYPH