Recidiva Reiterata e Prescrizione: L’Analisi della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un tema cruciale del diritto penale: l’impatto della recidiva reiterata sul calcolo dei termini di prescrizione del reato. La pronuncia conferma un orientamento consolidato, ribadendo che tale aggravante ha un doppio effetto, incidendo sia sul termine minimo sia su quello massimo, senza violare principi sovranazionali. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione per chiunque si confronti con le complesse dinamiche processuali.
Il Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione di un assegno bancario, commesso nel 2007. L’imputato, già gravato da precedenti, vedeva la sua posizione aggravata dalla contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, affermandone la responsabilità penale.
Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, basandosi su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso: Prescrizione e Violazione del Diritto di Difesa
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla presunta violazione di legge in materia di prescrizione. La difesa sosteneva che la recidiva reiterata non dovesse essere considerata nel calcolo del termine massimo di prescrizione, con la conseguenza che il reato, a loro dire, sarebbe dovuto essere dichiarato estinto.
Il secondo motivo denunciava un vizio procedurale, ovvero la violazione del diritto di difesa. L’imputato aveva nominato un nuovo difensore di fiducia tramite posta certificata, ma la comunicazione per la trattazione orale era stata erroneamente inviata al precedente legale.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le censure difensive con argomentazioni precise e fondate su una giurisprudenza ormai consolidata.
L’impatto della Recidiva Reiterata sulla Prescrizione
Sul primo punto, i giudici hanno definito il motivo ‘manifestamente infondato’. Hanno chiarito, ancora una volta, che la recidiva reiterata è una circostanza aggravante a effetto speciale. Come tale, la sua presenza ha una duplice valenza:
1. Aumenta il termine minimo di prescrizione, come previsto dall’art. 157, comma secondo, cod. pen.
2. Aumenta il termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi, secondo quanto disposto dall’art. 161, comma secondo, cod. pen.
Questa interpretazione, secondo la Corte, non si pone in contrasto né con il principio del ne bis in idem né con le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Vizi Procedurali e Mancanza di Autosufficienza
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte lo ha giudicato generico e affetto dal vizio di ‘non autosufficienza’. La difesa, infatti, si era limitata a menzionare la nomina del nuovo legale e l’invio delle conclusioni scritte, senza però produrre gli atti rilevanti a sostegno della propria tesi. Inoltre, la Corte ha rilevato che, dagli atti a sua disposizione, non risultava alcuna nomina formale del nuovo difensore per il giudizio di appello, ma solo un atto contenente le conclusioni.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine: la recidiva reiterata non è un mero elemento accessorio, ma una circostanza che qualifica la pericolosità sociale del reo e, di conseguenza, giustifica un trattamento sanzionatorio e processuale più severo. La sua influenza sul calcolo della prescrizione è una diretta conseguenza del dato normativo, interpretato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno sottolineato come tale meccanismo non punisca due volte la stessa condotta, ma semplicemente adegui i tempi della giustizia alla maggiore gravità del fatto, considerato nel suo complesso e alla luce della storia criminale dell’imputato. Per quanto riguarda il vizio procedurale, la Corte ha applicato il rigoroso principio di autosufficienza del ricorso, secondo cui chi lamenta una violazione deve fornire alla Corte tutti gli elementi per valutarla, senza che i giudici debbano compiere attività di ricerca istruttoria.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un’interpretazione rigorosa e coerente della normativa sulla prescrizione in presenza di recidiva reiterata. Essa ribadisce che la pericolosità qualificata del reo recidivo giustifica un allungamento dei tempi necessari per l’accertamento del reato. Al contempo, la decisione sottolinea l’importanza del rispetto dei principi processuali, come quello di autosufficienza, la cui inosservanza può portare all’inammissibilità del ricorso, precludendo l’esame nel merito delle questioni sollevate.
La recidiva reiterata aumenta il termine massimo di prescrizione di un reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la recidiva reiterata, essendo una circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo sia su quello massimo in presenza di atti interruttivi, ai sensi degli artt. 157 e 161 del codice penale.
Considerare la recidiva sia per la pena sia per la prescrizione viola il principio del ‘ne bis in idem’?
No, secondo la Corte, questa duplice valenza della recidiva reiterata non comporta una violazione del principio del ‘ne bis in idem’ né dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, in quanto l’istituto della prescrizione non rientra nell’ambito di tutela di tale principio come interpretato dalla Corte EDU.
Perché il secondo motivo di ricorso, relativo al diritto di difesa, è stato respinto?
Il motivo è stato respinto perché ritenuto generico e non autosufficiente. La difesa si è limitata a richiamare il contenuto di atti che non aveva prodotto in giudizio e, inoltre, la Corte ha accertato che nel fascicolo processuale non era presente l’atto di nomina del nuovo difensore per il giudizio di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37495 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 19 novembre 2015 del Tribunale della stessa città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di ricettazione di un assegno bancario (art. 648 cod. pen.) commesso in data antecedente e prossima al 30 maggio 2007.
All’imputato Ł stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99 e 157 e seguenti cod. pen. in quanto la Corte territoriale non avrebbe ritenuto estinto per prescrizione il reato in contestazione all’imputato non essendo possibile tenere conto della recidiva reiterata sia ai fini della determinazione della pena base, sia per il computo del termine massimo di prescrizione per effetto delle interruzioni;
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 della Costituzione in quanto l’imputato aveva inviato, mediante posta certificata, il 30 aprile 2023 alla cancelleria della Corte di appello di Napoli atto di nomina di difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO il quale, a sua volta, aveva inviato conclusioni scritte in data 22 maggio 2023, ciò nonostante la richiesta di trattazione orale del procedimento veniva inviata all’ex difensore dell’imputato.
Rilevato che il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici (che non cita testualmente) in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha reiteratamente chiarito che «La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in
Ord. n. sez. 15312/2025
presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione» ( ex ceteris : Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, BisiccŁ, Rv. 285267; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721 – 01).
Considerato poi che il secondo motivo di ricorso presenta caratteristiche di genericità ed Ł comunque caratterizzato dal vizio di non autosufficienza essendosi la difesa del ricorrente limitata a richiamare il contenuto di atti che non ha prodotto e, comunque, che deve rilevarsi (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) che non risulta presente nel fascicolo processuale a disposizione di questa Corte di legittimità una nomina dell’AVV_NOTAIO per il giudizio di appello essendo solo presente nel fascicolo un atto (trasmesso in via telematica il data 22 maggio 2023) nel quale l’AVV_NOTAIO presenta le conclusioni alla Corte di appello.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME