Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3898 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3898 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Siracusa il 13/2/1968
avverso la sentenza dell’8/3/2024 del Tribunale di Siracusa
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 marzo 2024 il Tribunale di Siracusa ha dichiarato estinto il reato di cui all’art. 385 cod. pen., contestato a NOME COGNOME pe
intervenuta prescrizione, essendo decorsi sei anni dalla commissione dei fatti contestati.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa, che ha dedotto la violazione di legge, non essendo stata considerata la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, contestata all’imputato ed emergente dal certificato penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha omesso di considerare, nel pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., che all’imputato è stata contestata la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e durante l’esecuzione della pena, così che i reati di cui all’art. 385 cod. pen., commessi dal 4 dicembre 2015 al 26 dicembre 2015, non sono ancora estinti per prescrizione.
Come già affermato da questa Corte, la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione dell’entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267 – 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266532 – 01).
Ne discende che il termine di prescrizione dei reati, contestati all’imputato, è pari a dieci anni, non ancora decorsi.
Si impongono, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata e, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore